IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 29 marzo 1979, con il quale sono
  state approvate le caratteristiche della pellicola  destinata  alla
fotoriproduzione  sostitutiva  dei  documenti  di archivio e di altri
atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la richiesta n. 05779 del 17 aprile 1991 e - a completamento
- la nota n. 11219 del 1' agosto 1991  dell'unita'  sanitaria  locale
Torino  VIII di Torino relativa alla microfilmatura sostitutiva delle
cartelle  cliniche  prodotte  dai  presidi  ospedalieri  "Molinette",
"Dermatologico  S.  Lazzaro",  "Centro rieducazione funzionale" e "S.
Vito" di Torino;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'unita'  sanitaria  locale Torino VIII di Torino e' autorizzata ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  per  le  cartelle cliniche appartenenti alle seguenti
serie archivistiche:
   ospedale Molinette - cartelle cliniche prodotte a partire  dal  1'
gennaio 1988;
   ospedale  dermatologico  S. Lazzaro - cartelle cliniche prodotte a
partire dal 1' gennaio 1988;
   ospedale Centro rieducazione funzionale C.R.F. - cartelle cliniche
prodotte a partire dal 1' gennaio 1988;
   ospedale S. Vito - cartelle cliniche prodotte  a  partire  dal  1'
gennaio 1988.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29  marzo  1979  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI