IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul
volontariato,  in  particolare   il   comma   2,   che   prevede   la
individuazione,   con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati
con polizze anche numeriche  o  collettive,  per  gli  aderenti  alle
organizzazioni   di   volontariato,  e  la  disciplina  dei  relativi
controlli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
                           di volontariato
  1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla  legge  11  agosto
1991,  n.  266,  sono  obbligate ad assicurare i propri aderenti, che
prestano  attivita'  di  volontariato,  contro  gli  infortuni  e  le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per
la   responsabilita'   civile   per   i   danni   cagionati  a  terzi
dall'esercizio dell'attivita' medesima.