IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987,
n. 556;
  Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988,  concernente  "Disciplina
del  mercato  secondario  di titoli di Stato e garantiti dallo Stato,
quotati e non quotati in borsa", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991;
  Ritenuta l'esigenza di modificare l'anzidetto decreto  ministeriale
e  di  integrarlo  per provvedere alla istituzione ed alla disciplina
del mercato dei contratti uniformi a termine  relativi  a  titoli  di
Stato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Prima  dell'art.  1  del  decreto  8  febbraio  1988, citato in
premessa, e' inserita la seguente intestazione: TITOLO  I  -  Mercato
telematico  dei  titoli  di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a
pronti.
  2. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988, citato in
premessa, sono sostituiti dai seguenti:
  " 2. Possono sottoscrivere la convenzione o aderire ad essa:
    a) la Banca d'Italia;
    b) le aziende e gli istituti di  credito  autorizzati,  ai  sensi
dell'art.  16,  comma  1,  della  legge  2  gennaio  1991, n. 1, alla
negoziazione di valori mobiliari e  le  societa'  di  intermediazione
mobiliare  (SIM)  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge;
    c) le societa' finanziarie costituite in forma  di  societa'  per
azioni   con  oggetto  sociale  esclusivo  o  principale  riguardante
l'attivita' di negoziazione di  valori  mobiliari  esclusivamente  in
nome  e per conto proprio e le compagnie di assicurazione. I soggetti
di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono  ammessi
a condizione di reciprocita' e qualora siano sottoposti, nel Paese in
cui hanno sede legale, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui
sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia;
    d)  limitatamente  alle  operazioni  della gestione del fondo, le
societa' di gestione dei fondi  comuni  d'investimento  mobiliare.  I
soggetti di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono
ammessi  a condizione di reciprocita' e qualora siano sottoposti, nel
Paese in cui hanno sede legale, a forme di vigilanza  equiparabili  a
quelle cui sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia;
    e)  fino  al 31 dicembre 1992, le societa' commissionarie ammesse
agli antirecinti alle grida delle borse valori.
   3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere un patrimonio netto,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n.  72,  di
almeno  lire  dieci  miliardi.  Per  l'adesione  alla  convenzione e'
altresi' necessario aver stipulato nell'anno precedente contratti  di
compravendita  di  titoli  di  Stato e/o obbligazionari per un valore
complessivo non inferiore a  lire  duemilacinquecento  miliardi.  Gli
amministratori  e il direttore generale delle societa' finanziarie di
cui  al  comma  2,  lettera  c),  devono  possedere  i  requisiti  di
onorabilita' di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), della  legge  23
marzo  1983,  n.  77.  Gli enti creditizi appartenenti ad altri Stati
membri della Comunita', aventi filiali in Italia, sono equiparati  ad
ogni effetto del presente decreto alle aziende ed istituti di credito
di  cui al comma 2; per le filiali di enti creditizi non appartenenti
ad altri Stati membri  della  Comunita'  si  tiene  conto  di  quanto
disposto dall'art. 4 del regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620".
  3.  All'art.  1  del  decreto 8 febbraio 1988 citato in premessa e'
aggiunto il seguente comma:
  " 7. Il venir meno dei requisiti indicati nel comma 3  comporta  la
sospensione  dalle  negoziazioni  e gli altri effetti stabiliti nella
convenzione".
  4. All'art. 2, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988,  come  risulta
modificato  dal  decreto 26 aprile 1991, le parole: "lettera a)" sono
sostituite da: "lettere b) ed e)".
  5. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1988, come risulta
modificato dal decreto 26 aprile 1991, e' sostituito dal seguente:
  " 1. I soggetti di cui all'art. 2 si avvalgono di apposito circuito
telematico al fine di formulare le offerte di acquisto e  di  vendita
dei  titoli.  Queste  offerte possono essere accettate esclusivamente
dai soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  2.  Le  negoziazioni  sono
effettuate in nome e per conto proprio".
  6.  Nel  comma  3  dello  stesso  art. 3, cosi' come modificato dal
decreto 26 aprile 1991, e' soppressa la parola "operative".
  7. All'art. 4, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988 e' aggiunta  la
seguente lettera:
   "  h)  per  la  sospensione  delle  negoziazioni  in caso di gravi
disfunzioni tecniche".