IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, concernente "Disciplina del mercato secondario di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991; Ritenuta l'esigenza di modificare l'anzidetto decreto ministeriale e di integrarlo per provvedere alla istituzione ed alla disciplina del mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. 1. Prima dell'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988, citato in premessa, e' inserita la seguente intestazione: TITOLO I - Mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti. 2. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988, citato in premessa, sono sostituiti dai seguenti: " 2. Possono sottoscrivere la convenzione o aderire ad essa: a) la Banca d'Italia; b) le aziende e gli istituti di credito autorizzati, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, alla negoziazione di valori mobiliari e le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge; c) le societa' finanziarie costituite in forma di societa' per azioni con oggetto sociale esclusivo o principale riguardante l'attivita' di negoziazione di valori mobiliari esclusivamente in nome e per conto proprio e le compagnie di assicurazione. I soggetti di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono ammessi a condizione di reciprocita' e qualora siano sottoposti, nel Paese in cui hanno sede legale, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia; d) limitatamente alle operazioni della gestione del fondo, le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare. I soggetti di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono ammessi a condizione di reciprocita' e qualora siano sottoposti, nel Paese in cui hanno sede legale, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia; e) fino al 31 dicembre 1992, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno lire dieci miliardi. Per l'adesione alla convenzione e' altresi' necessario aver stipulato nell'anno precedente contratti di compravendita di titoli di Stato e/o obbligazionari per un valore complessivo non inferiore a lire duemilacinquecento miliardi. Gli amministratori e il direttore generale delle societa' finanziarie di cui al comma 2, lettera c), devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77. Gli enti creditizi appartenenti ad altri Stati membri della Comunita', aventi filiali in Italia, sono equiparati ad ogni effetto del presente decreto alle aziende ed istituti di credito di cui al comma 2; per le filiali di enti creditizi non appartenenti ad altri Stati membri della Comunita' si tiene conto di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620". 3. All'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988 citato in premessa e' aggiunto il seguente comma: " 7. Il venir meno dei requisiti indicati nel comma 3 comporta la sospensione dalle negoziazioni e gli altri effetti stabiliti nella convenzione". 4. All'art. 2, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988, come risulta modificato dal decreto 26 aprile 1991, le parole: "lettera a)" sono sostituite da: "lettere b) ed e)". 5. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1988, come risulta modificato dal decreto 26 aprile 1991, e' sostituito dal seguente: " 1. I soggetti di cui all'art. 2 si avvalgono di apposito circuito telematico al fine di formulare le offerte di acquisto e di vendita dei titoli. Queste offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio". 6. Nel comma 3 dello stesso art. 3, cosi' come modificato dal decreto 26 aprile 1991, e' soppressa la parola "operative". 7. All'art. 4, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988 e' aggiunta la seguente lettera: " h) per la sospensione delle negoziazioni in caso di gravi disfunzioni tecniche".