IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote dei  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1› marzo 1992 verranno in scadenza i buoni del  Tesoro
poliennali  9,15%,  emessi  con decreto ministeriale 24 febbraio 1987
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1987);
  Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991  e  22  gennaio  1992
(Gazzetta  Ufficiale n. 300 e n. 21, rispettivamente, del 23 dicembre
1991 e del 27 gennaio 1992)  con  i  quali  sono  state  disposte  le
emissioni  della  prima  e  della seconda tranche di buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› gennaio 1992/2002;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› gennaio 1992/2002, da destinare a  sottoscrizioni
in  contanti  e,  per  quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati
buoni del Tesoro poliennali 9,15%, nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una terza tranche di  buoni  del  Tesoro
poliennali  12%  - 1› gennaio 1992/2002, per un importo di lire 3.000
miliardi nominali, allo stesso prezzo  fisso  di  emissione  di  lire
93,85%  ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal
decreto ministeriale 18  dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo  in  emissione  e' incrementabile di L. 2.683.700.000, da
destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15%, di  scadenza  1›  marzo  1992,
nominativi.
  Restano  ferme,  per quanto concerne la terza tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  12%  -  1›  gennaio  1992/2002,  le  disposizioni
dell'art.  1,  terzo  comma,  e  dell'art.  17  del  predetto decreto
ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante  l'emissione  della  prima
tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 12%, pagabile,
al  netto,  indicato  su  ciascuna  cedola,  in   due   semestralita'
posticipate, il 1› luglio ed il 1› gennaio di ogni anno di durata del
prestito.
  I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza
1› marzo 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso
di  essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al
prezzo che  risultera'  per  gli  emittendi  buoni  al  portatore  in
applicazione  degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi
dal 1› gennaio 1992.