L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dispone in materia di valutazione del servizio militare contemplata dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Tale ultima normativa prevede che "il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico". A causa di una non agevole interpretazione di tale disposizione per quanto concerne in particolare l'individuazione dell'ambito dei destinatari, il beneficio della valutazione del servizio militare non ha, in via generale, trovato effettiva applicazione. A tale esigenza ha inteso corrispondere l'art. 7 della legge n. 412/1991 che ha fornito - attraverso i tre commi che lo costituiscono - una definitiva linea interpretativa. In particolare il comma 1 ha precisato che "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonche' quello prestato successivamente". Il comma 2 ha invece un fine di salvaguardia nel senso che ha mantenuto inalterata la disposizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, ai fini del computo, agli effetti di quiescenza per il personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dei periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati da valutare indipendentemente dall'epoca nella quale sono stati prestati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958/1986, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge e con onere a carico delle predette casse pensioni. Infine con il comma 3 e' tato espressamente disposto che "gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza". Allo scopo di rendere uniforme l'applicazione del riconoscimento del beneficio di cui trattasi nell'ambito del settore del pubblico impiego, questo Dipartimento, sentiti i Ministeri della difesa e del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, ritiene di fornire, ai sensi e agli effetti dei poteri di indirizzo e di coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro del 29 marzo 1983, n. 93, alcune generali direttive alle quali le amministrazioni interessate dovranno responsabilmente conformarsi nell'adottare i provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti del dipendente personale che abbia titolo alla corresponsione del beneficio, sia agli effetti economici che ai fini previdenziali. A) SOGGETTI DESTINATARI. Destinatari del beneficio di cui trattasi sono tutti i pubblici dipendenti in posizione di ruolo, incluso il personale non appartenente ai comparti di contrattazione collettiva individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la cui assunzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare dopo la predetta data. Pertanto, come si evince chiaramente dal contenuto dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 412/1991, non rientrano fra i destinatari del beneficio tutti quei pubblici dipendenti che hanno concluso la prestazione del servizio militare in epoca antecedente al 30 gennaio 1987. B) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE. In base al combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 958/1986 e dell'art. 7 della legge n. 412/1991, devono essere computati, a domanda, e limitatamente alla effettiva durata, esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonche' quelli considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e quelli prestati successivamente a tale data. C) MODALITA' SECONDO LE QUALI DEVE AVVENIRE LA VALUTAZIONE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI. Come si e' gia' evidenziato, i periodi di servizio militare indicati nella lettera B), vanno computati nei confronti del personale indicato nella lettera A) sia per quanto concerne l'inquadramento economico che per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. A tale scopo si rende necessario che il dipendente personale, che si trovi nelle condizioni poste dall'art. 7, comma 1, della legge n. 412/1991, presenti, entro il termine ritenuto piu' congruo dalle stesse amministrazioni - sempre che non abbia gia' provveduto in tal senso - un'apposita domanda con la quale fornisca all'ufficio competente tutti gli elementi utili concernenti il periodo di servizio militare in corso alla data del 30 gennaio 1987 o quello prestato nei tempi successivi, in stretta connessione con la loro effettiva durata. Gli elementi forniti dovranno essere ovviamente comprovati dalla prescritta certificazione rilasciata dall'autorita' competente (quale ad esempio il foglio di congedo illimitato), indicando nella stessa domanda se tale documentazione sia gia' in possesso dell'amministrazione di appartenenza. In ogni caso il dipendente potra' produrre, secondo le modalita' previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la prescritta dichiarazione sostitutiva. D) COMPUTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO ECONOMICO. Per quanto concerne le modalita' di attribuzione del beneficio, occorre rammentare che tutte le categorie di personale del pubblico impiego erano provviste, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, di un sistema di progressione economica articolato in classi stipendiali ed aumenti periodici biennali al cui interno il personale veniva inquadrato sulla base dell'anzianita' di servizio. Con il riconoscimento del servizio militare di leva "a tutti gli effetti per l'inquadramento economico", il legislatore ha pertanto equiparato tale prestazione, beninteso ai soli fini economici, ad anzianita' di servizio laddove questa, secondo quanto previsto dagli specifici ordinamenti in vigore in materia di trattamento economico, sia utile al conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianita'. Cio' posto, e' necessario considerare che mentre per talune categorie di dipendenti (personale di magistratura, docenti e ricercatori universitari, dirigenti civili statali e categorie collegate ed equiparate, medici e veterinari appartenenti all'area medica del comparto del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il preesistente sistema di progressione economica ha continuato ad operare anche dopo la data di entrata in vigore della richiamata legge n. 958/1986, per altre categorie di personale gli automatismi stipendiali hanno cessato di operare dal 1 gennaio 1987, data dalla quale e' stata istituita dai relativi accordi contrattuali la retribuzione individuale di anzianita'. Pertanto, per le categorie di personale provviste di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto mediante anticipazione della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione di un numero di mesi pari alla effettiva durata del servizio militare di leva, con conseguente riflesso sugli eventuali successivi automatismi annessi alla posizione rivestita all'atto della nomina. Analogo criterio va seguito per il personale del comparto scuola per il quale il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ha previsto nelle tabelle A e B allegate a tale decreto del Presidente della Repubblica un particolare tipo di progressione economica articolata in posizioni stipendiali ed indennita' di funzione conseguibili al maturare di una determinata anzianita'. Per quanto riguarda, invece, le categorie di personale che non godono piu' di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto, sotto forma di retribuzione individuale di anzianita', mediante attribuzione all'atto della nomina di una somma pari a tanti ventiquattresimi, quanti sono i mesi di servizio militare di leva effettivamente prestato, dell'importo annuo lordo previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali per il biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988. Ovviamente tale soluzione riveste comunque carattere di temporaneita' in quanto per i periodi successivi al biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianita' di servizio non puo' farsi luogo - ai fini dell'inquadramento economico - al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto potra' essere previsto dai successivi accordi. E) COMPUTO AI FINI PREVIDENZIALI. Per la valutazione del servizio militare di leva ai fini previdenziali (indennita' di buonuscita, indennita' premio di servizio ed altre analoghe indennita' di fine rapporto previste per i dipendenti pubblici), si precisa che gli interessati debbono produrre alle competenti gestioni, tramite l'amministrazione di appartenenza, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento gratuito del servizio stesso, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 o prestato successivamente. Conseguentemente, per effetto della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 412/1991, resta immutata, nei confronti del personale che ha prestato servizio militare anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, la disciplina che stabilisce il riscatto, ai fini previdenziali, del predetto servizio. F) PERSONALE NON DESTINATARIO DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 958/1986 - ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 412/1991. L'art. 7, comma 3, della legge n. 412/1991 stabilisce che: "gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza". Con tale disposizione il legislatore, una volta individuato con il comma 1 il personale avente diritto al beneficio previsto dall'art. 20 della legge n. 958/1986, nonche', per converso, quello escluso dal beneficio stesso, ha previsto, per quest'ultimo, le modalita' di recupero dei maggiori trattamenti di attivita' e di quiescenza eventualmente in godimento, allo scopo di eliminare una palese ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al personale, parimenti non destinatario della normativa dianzi menzionata, nei cui confronti il beneficio in parola non ha trovato applicazione. In particolare, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991 (31 dicembre 1991) l'eventuale maggiore trattamento mensile di attivita' in godimento per effetto della valutazione del servizio militare di leva cessa di essere corrisposto dal mese di gennaio 1992. Con la stessa decorrenza va ridetermianto anche il trattamento di pensione mensile per il personale che sia cessato dal servizio nel periodo compreso tra le date di entrata in vigore delle leggi n. 958/1986 e n. 412/1991 (30 gennaio 1987-31 dicembre 1991). Relativamente, invece, alle maggiori somme gia' erogate nel suddetto periodo a titolo di trattamento sia di attivita' e sia di pensione, queste saranno riassorbite, mediante conguaglio, con i futuri miglioramenti di attivita' e di pensione eventualmente spettanti, con esclusione di quelli dovuti per adeguamento al costo della vita. Considerata la natura di erogazione "una tantum" del trattamento di fine servizio, le liquidazioni a tale titolo gia' corrisposte alla data del 31 dicembre 1991, sebbene determinate sulla base della maggiore anzianita' relativa alla valutazione del servizio militare, restano definitivamente acquisite. Infine, per le eventuali riliquidazioni del trattamento di fine servizio successive alla data del 31 dicembre 1991, la relativa rideterminazione va effettuata sulla base del trattamento di attivita' spettante, senza tenere conto della maggiore anzianita' conseguente alla valutazione del servizio militare. Il Ministro: GASPARI