L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dispone  in  materia
di  valutazione  del servizio militare contemplata dall'art. 20 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
  Tale ultima normativa prevede che "il periodo di servizio  militare
e'  valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione dell'anzianita' lavorativa  ai  fini  del  trattamento
previdenziale nel settore pubblico".
  A causa di una non agevole interpretazione di tale disposizione per
quanto  concerne  in  particolare  l'individuazione  dell'ambito  dei
destinatari, il beneficio della valutazione del servizio militare non
ha, in via generale, trovato effettiva applicazione.
  A tale esigenza ha inteso corrispondere l'art.  7  della  legge  n.
412/1991 che ha fornito - attraverso i tre commi che lo costituiscono
- una definitiva linea interpretativa.
  In  particolare  il  comma 1 ha precisato che "il servizio militare
valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge  24  dicembre  1986,  n.
958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore
della predetta legge, nonche' quello prestato successivamente".
  Il  comma  2  ha  invece  un  fine di salvaguardia nel senso che ha
mantenuto inalterata la disposizione prevista dall'art. 1,  comma  1,
della  legge 8 agosto 1991, n. 274, ai fini del computo, agli effetti
di quiescenza per il personale iscritto  alle  Casse  pensioni  degli
istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dei periodi di
servizio  militare  di  leva  e  quelli  considerati  sostitutivi  ed
equiparati da valutare indipendentemente dall'epoca nella quale  sono
stati  prestati,  a  domanda,  ai  sensi  dell'art. 20 della legge n.
958/1986, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge e
con onere a carico delle predette casse pensioni.
  Infine con il comma 3  e'  tato  espressamente  disposto  che  "gli
eventuali  maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi da quelle recate dal  comma  1,  cessano  di
essere  corrisposti;  le  somme  gia'  erogate sono riassorbite con i
futuri  miglioramenti  dovuti  sul  trattamento  di  attivita'  o  di
quiescenza".
  Allo scopo di rendere uniforme  l'applicazione  del  riconoscimento
del  beneficio  di  cui trattasi nell'ambito del settore del pubblico
impiego, questo Dipartimento, sentiti i Ministeri della difesa e  del
tesoro  - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, ritiene di fornire,
ai sensi e agli effetti dei poteri di indirizzo  e  di  coordinamento
previsti  dall'art.  27  della legge quadro del 29 marzo 1983, n. 93,
alcune generali direttive alle quali le  amministrazioni  interessate
dovranno  responsabilmente  conformarsi nell'adottare i provvedimenti
di rispettiva competenza nei confronti del dipendente  personale  che
abbia  titolo  alla  corresponsione  del  beneficio, sia agli effetti
economici che ai fini previdenziali.
  A) SOGGETTI DESTINATARI.
  Destinatari del beneficio di cui trattasi  sono  tutti  i  pubblici
dipendenti   in   posizione   di  ruolo,  incluso  il  personale  non
appartenente ai comparti di contrattazione collettiva individuati dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,  la  cui
assunzione  sia  avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in
vigore della legge n.  958/1986  (30  gennaio  1987)  e  che  abbiano
ultimato il servizio militare dopo la predetta data.
  Pertanto,  come  si  evince  chiaramente dal contenuto dell'art. 7,
comma 1,  della  citata  legge  n.  412/1991,  non  rientrano  fra  i
destinatari  del  beneficio  tutti quei pubblici dipendenti che hanno
concluso la prestazione del servizio militare in epoca antecedente al
30 gennaio 1987.
 B) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE.
  In base al combinato disposto dall'art. 20 della legge n.  958/1986
e  dell'art.  7  della  legge n. 412/1991, devono essere computati, a
domanda, e limitatamente  alla  effettiva  durata,  esclusivamente  i
periodi  corrispondenti  al servizio militare di leva, nonche' quelli
considerati sostitutivi ed equiparati  da  vigenti  disposizioni,  in
corso  di  svolgimento  alla data di entrata in vigore della legge n.
958/1986 (30 gennaio 1987) e quelli prestati successivamente  a  tale
data.
 C) MODALITA' SECONDO LE QUALI DEVE AVVENIRE LA
VALUTAZIONE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI.
  Come  si  e'  gia'  evidenziato,  i  periodi  di  servizio militare
indicati  nella  lettera  B),  vanno  computati  nei  confronti   del
personale   indicato   nella  lettera  A)  sia  per  quanto  concerne
l'inquadramento economico che per la  determinazione  dell'anzianita'
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
  A  tale  scopo si rende necessario che il dipendente personale, che
si trovi nelle condizioni poste dall'art. 7, comma 1, della legge  n.
412/1991,  presenti,  entro  il  termine  ritenuto piu' congruo dalle
stesse amministrazioni - sempre che non abbia gia' provveduto in  tal
senso  -  un'apposita  domanda  con  la  quale  fornisca  all'ufficio
competente  tutti  gli  elementi  utili  concernenti  il  periodo  di
servizio  militare  in  corso  alla data del 30 gennaio 1987 o quello
prestato nei tempi successivi, in stretta  connessione  con  la  loro
effettiva durata.
  Gli  elementi  forniti  dovranno essere ovviamente comprovati dalla
prescritta certificazione rilasciata dall'autorita' competente (quale
ad esempio il foglio di congedo illimitato), indicando  nella  stessa
domanda    se    tale    documentazione    sia   gia'   in   possesso
dell'amministrazione di appartenenza.
  In ogni caso il dipendente potra' produrre,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la prescritta
dichiarazione sostitutiva.
 D) COMPUTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO ECONOMICO.
  Per  quanto  concerne  le  modalita' di attribuzione del beneficio,
occorre rammentare che tutte le categorie di personale  del  pubblico
impiego erano provviste, anteriormente alla data di entrata in vigore
della  legge  n.  958/1986,  di  un sistema di progressione economica
articolato in classi stipendiali ed aumenti periodici biennali al cui
interno il personale veniva inquadrato sulla base dell'anzianita'  di
servizio.  Con  il  riconoscimento  del  servizio militare di leva "a
tutti gli effetti per l'inquadramento economico", il  legislatore  ha
pertanto   equiparato   tale  prestazione,  beninteso  ai  soli  fini
economici, ad anzianita' di servizio laddove questa,  secondo  quanto
previsto   dagli  specifici  ordinamenti  in  vigore  in  materia  di
trattamento economico,  sia  utile  al  conseguimento  di  incrementi
stipendiali automatici al maturare di determinate anzianita'.
  Cio'  posto,  e'  necessario  considerare  che  mentre  per  talune
categorie  di  dipendenti  (personale  di  magistratura,  docenti   e
ricercatori   universitari,  dirigenti  civili  statali  e  categorie
collegate ed equiparate, medici e  veterinari  appartenenti  all'area
medica  del  comparto  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ecc.) il
preesistente sistema  di  progressione  economica  ha  continuato  ad
operare  anche  dopo  la  data  di entrata in vigore della richiamata
legge n. 958/1986, per altre categorie di personale  gli  automatismi
stipendiali  hanno cessato di operare dal 1› gennaio 1987, data dalla
quale  e'  stata  istituita  dai  relativi  accordi  contrattuali  la
retribuzione individuale di anzianita'.
  Pertanto,  per  le  categorie di personale provviste di automatismi
stipendiali, il  beneficio  va  riconosciuto  mediante  anticipazione
della  classe  o dell'aumento periodico in corso di maturazione di un
numero di mesi pari alla effettiva durata del  servizio  militare  di
leva, con conseguente riflesso sugli eventuali successivi automatismi
annessi alla posizione rivestita all'atto della nomina.
  Analogo  criterio  va  seguito per il personale del comparto scuola
per il quale il decreto del Presidente  della  Repubblica  23  agosto
1988, n. 399, ha previsto nelle tabelle A e B allegate a tale decreto
del  Presidente  della Repubblica un particolare tipo di progressione
economica  articolata  in  posizioni  stipendiali  ed  indennita'  di
funzione conseguibili al maturare di una determinata anzianita'.
  Per  quanto  riguarda,  invece,  le  categorie di personale che non
godono piu' di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto,
sotto forma  di  retribuzione  individuale  di  anzianita',  mediante
attribuzione  all'atto  della  nomina  di  una  somma  pari  a  tanti
ventiquattresimi, quanti sono i mesi di  servizio  militare  di  leva
effettivamente  prestato,  dell'importo  annuo  lordo  previsto dagli
ultimi  rinnovi  contrattuali  per  il  biennio  1›  gennaio  1987-31
dicembre 1988.
  Ovviamente   tale   soluzione   riveste   comunque   carattere   di
temporaneita' in quanto  per  i  periodi  successivi  al  biennio  1›
gennaio   1987-31   dicembre  1988,  in  assenza  di  un  sistema  di
valutazione economica dell'anzianita'  di  servizio  non  puo'  farsi
luogo  - ai fini dell'inquadramento economico - al riconoscimento dei
periodi di servizio militare, salvo quanto potra' essere previsto dai
successivi accordi.
 E) COMPUTO AI FINI PREVIDENZIALI.
  Per  la  valutazione  del  servizio  militare  di  leva   ai   fini
previdenziali   (indennita'   di  buonuscita,  indennita'  premio  di
servizio ed altre analoghe indennita' di fine rapporto previste per i
dipendenti pubblici), si precisa che gli interessati debbono produrre
alle competenti gestioni, tramite l'amministrazione di  appartenenza,
apposita  domanda  intesa  ad ottenere il riconoscimento gratuito del
servizio stesso, in corso alla data di entrata in vigore della  legge
n.  958/1986 o prestato successivamente.
  Conseguentemente, per effetto della disposizione di cui all'art. 7,
comma  1,  della legge n. 412/1991, resta immutata, nei confronti del
personale che ha prestato servizio militare anteriormente  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  n. 958/1986, la disciplina che
stabilisce il riscatto, ai fini previdenziali, del predetto servizio.
 F) PERSONALE NON DESTINATARIO DELL'ART. 20 DELLA
LEGGE N. 958/1986 - ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE
N. 412/1991.
  L'art. 7, comma 3, della legge n.  412/1991  stabilisce  che:  "gli
eventuali  maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi da quelle recate dal  comma  1,  cessano  di
essere  corrisposti;  le  somme  gia'  erogate sono riassorbite con i
futuri  miglioramenti  dovuti  sul  trattamento  di  attivita'  o  di
quiescenza".
  Con  tale disposizione il legislatore, una volta individuato con il
comma 1 il personale avente diritto al beneficio  previsto  dall'art.
20 della legge n. 958/1986, nonche', per converso, quello escluso dal
beneficio  stesso,  ha  previsto,  per  quest'ultimo, le modalita' di
recupero dei  maggiori  trattamenti  di  attivita'  e  di  quiescenza
eventualmente  in  godimento,  allo  scopo di eliminare una palese ed
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  al  personale,
parimenti non destinatario della normativa dianzi menzionata, nei cui
confronti il beneficio in parola non ha trovato applicazione.
  In  particolare,  per il personale in servizio alla data di entrata
in vigore della legge n.  412/1991  (31  dicembre  1991)  l'eventuale
maggiore  trattamento  mensile  di attivita' in godimento per effetto
della valutazione del servizio  militare  di  leva  cessa  di  essere
corrisposto  dal  mese  di  gennaio 1992. Con la stessa decorrenza va
ridetermianto  anche  il  trattamento  di  pensione  mensile  per  il
personale  che  sia  cessato dal servizio nel periodo compreso tra le
date di entrata in vigore delle leggi n. 958/1986 e n.  412/1991  (30
gennaio 1987-31 dicembre 1991).
  Relativamente,   invece,  alle  maggiori  somme  gia'  erogate  nel
suddetto periodo a titolo di trattamento sia di attivita'  e  sia  di
pensione,  queste  saranno  riassorbite,  mediante  conguaglio, con i
futuri  miglioramenti  di  attivita'  e  di  pensione   eventualmente
spettanti,  con  esclusione di quelli dovuti per adeguamento al costo
della vita.
  Considerata la natura di erogazione "una tantum" del trattamento di
fine  servizio,  le  liquidazioni a tale titolo gia' corrisposte alla
data del 31 dicembre  1991,  sebbene  determinate  sulla  base  della
maggiore  anzianita' relativa alla valutazione del servizio militare,
restano definitivamente acquisite.
  Infine, per le eventuali riliquidazioni  del  trattamento  di  fine
servizio  successive  alla  data  del  31  dicembre 1991, la relativa
rideterminazione  va  effettuata  sulla  base  del   trattamento   di
attivita'  spettante,  senza  tenere  conto della maggiore anzianita'
conseguente alla valutazione del servizio militare.
                                                 Il Ministro: GASPARI