AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.  Le elezioni dei consigli comunali che, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 7 giugno  1991,  n.  182  (a),  sono
state  fissate  per  domenica  15  marzo  1992,  sono rinviate ad una
domenica  compresa  nel  periodo  15   maggio-30   giugno,   previsto
dall'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991 (a) .
   (a)  La  legge  n.  182/1991 reca: "Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e  circoscrizionali".  Si
trascrive,  nell'ordine, il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1,
lettera c), di detta legge:
   "Art. 1. - 1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano  ogni
cinque  anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il
15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo
semestre ovvero nello  stesso  periodo  dell'anno  successivo  se  il
quinquennio si compie nel secondo semestre.
   2.  Il  quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della
elezione.
   Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali,  che
devono  essere  rinnovati  per  motivi  diversi  dal  compimento  del
quinquennio di carica, si svolgono nella stessa  giornata  domenicale
di  cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo
si siano verificate tra il  1  gennaio  ed  il  31  marzo  ovvero  si
svolgono in una giornata domenicale compresa:
   a)-b) (omissis);
     c)  tra  il  1 e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette
condizioni si siano verificate dal 1 ottobre al 31 dicembre".