La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di "educandato statale" di Napoli. 2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato "ente", si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello Stato. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il R.D. n. 1312/1931 ha dettato norme modificative in materia di ordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. La tabella n. 1 annessa al predetto provvedimento riporta l'elenco dei reali educandati, fra i quali non sono piu' compresi, ai sensi della presente legge, i reali educandati di Napoli.