IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990; Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale e' stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1990); Visto gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, che ha proposto la tariffa di lire 1500/litro; Considerato che gli attuali prezzi di distribuzione dell'ossigeno liquido consentono di prevedere una tariffa inferiore a quella proposta dalla predetta Federazione; Decreta: Art. 1. Nell'allegato A al decreto del Ministro della sanita' 27 settembre 1990, alla lettera O, dopo la voce "Ossigeno litri", e' inserita la seguente voce: "Ossigeno liquido litri (espressi in ossigeno gassoso)", con le seguenti specificazioni: alla colonna "GRAMMI": "100"; alla colonna "LIRE": "1.200".