IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con  regio  decreto  27 luglio 1934, modificato dalla legge 1› maggio
1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e  dalla
legge 9 ottobre 1964, n. 990;
  Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale e'
stata  approvata  la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1990);
  Visto gli  articoli  37  e  41  del  regolamento  per  il  servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Sentito  il  parere  della  Federazione  nazionale degli ordini dei
farmacisti, che ha proposto la tariffa di lire 1500/litro;
  Considerato che gli attuali prezzi di  distribuzione  dell'ossigeno
liquido  consentono  di  prevedere  una  tariffa  inferiore  a quella
proposta dalla predetta Federazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato A al decreto del Ministro della sanita' 27  settembre
1990,  alla  lettera O, dopo la voce "Ossigeno litri", e' inserita la
seguente  voce:  "Ossigeno  liquido  litri  (espressi   in   ossigeno
gassoso)",  con  le  seguenti  specificazioni: alla colonna "GRAMMI":
"100"; alla colonna "LIRE": "1.200".