IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991
che approva il regolamento di sicurezza della navigazione della  vita
umana in mare;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto   il   decreto   ministeriale   22  giugno  1982  concernente
l'approvazione del regolamento di sicurezza  per  le  navi  abilitate
all'esercizio della pesca costiera;
  Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1990, prorogato con decreto
ministeriale  8  febbraio  1991,  concernente  la  determinazione dei
limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera  lo-
cale e ravvicinata;
  Vista  la circolare prot. n. 310228 del 18 gennaio 1990 concernente
le modalita' applicative del decreto ministeriale 16 gennaio 1990;
  Considerata l'opportunita' di prorogare  ulteriormente  l'esercizio
sperimentale,  per  il  periodo  di  un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino  a  una
distanza  di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata
fino a una distanza di 30 miglia dalla costa;
  Considerata l'esigenza primaria della sicurezza della navigazione e
della salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  in  relazione  alla
predetta estensione delle zone di esercizio di pesca;
                              Decreta:
  In  via  sperimentale  e  per  il  periodo di un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale puo'
essere esercitata fino a  una  distanza  di  12  miglia  dalla  costa
nazionale e la pesca costiera ravvicinata puo' essere esercitata fino
a  una  distanza di 30 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca
di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate  alle  condizioni  e
secondo  le  modalita'  e  le procedure applicative di cui al decreto
ministeriale 16 gennaio 1990 e circolare n.  310228  del  18  gennaio
1990.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO