AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  della  relativa  nota,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano  invariati  il
valore e l'efficacia.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del  decreto-legge  25  ottobre  1991,  n.
326".  Il  D.L.  n.  326/1991,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 302 del 27 dicembre
1991).
                               Art. 1.
  1. Nell'articolo 17, comma 1, del  decreto  legislativo  28  luglio
1989,  n.  273  (a),  le parole: "e comunque non oltre due anni dalla
entrata in vigore del codice di  procedura  penale"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "e  comunque  non  oltre  tre anni dalla entrata in
vigore del codice di procedura penale". Tale disposizione ha  effetto
dal 25 dicembre 1991.
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   (a)  L'art.  17  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22  settembre
1988,  n.  449,  recante  norme  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale  ed  a  quello  a  carico  degli
imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, come modificato
dal presente articolo, e' cosi' formulato:
   "Art.  17. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma della procedura relativa  alla  responsabilita'  disciplinare
dei  magistrati e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore
del codice di procedura penale, continuano  ad  applicarsi  il  regio
decreto  31  maggio  1946,  n. 511, e il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni
e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono
riferiti al codice abrogato".