AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326". Il D.L. n. 326/1991, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1991). Art. 1. 1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (a), le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale". Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991. -------------------------------------------------------- (a) L'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 17. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato".