Il  CIPE,  nella  seduta del 5 novembre 1991, ha deliberato quanto
segue:
   Il punto  3.3.4.  della  delibera  CIPE  8  aprile  1987,  n.  157
"Direttive  per  i  trasferimenti  e  la  liquidazione  delle opere e
dell'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno", relativo alle
modalita' di erogazione dei fondi dall'Agenzia per la promozione e lo
sviluppo del Mezzogiorno ai vari enti, e' sostituito dal seguente:
   "3.3.4. Modalita' di erogazione dei fondi  dall'Agenzia  all'ente,
con  precisazione che la penultima rata di acconto - non inferiore al
10 per cento (10%) dell'importo risultante dalla somma degli  importi
di  cui  ai  punti  3.3.1.  e 3.3.2. di cui sopra - avverra' all'atto
della ultimazione dei lavori e non al collaudo degli stessi.
   La rata di saldo sara' pari  al  5  per  cento  (5%)  dell'importo
risultante  dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2.
di cui sopra e sara' erogata a  chiusura  dell'oggetto  dell'atto  di
trasferimento".