Il CIPE, nella seduta del 5 novembre 1991, ha deliberato quanto segue: Il punto 3.3.4. della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157 "Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno", relativo alle modalita' di erogazione dei fondi dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ai vari enti, e' sostituito dal seguente: "3.3.4. Modalita' di erogazione dei fondi dall'Agenzia all'ente, con precisazione che la penultima rata di acconto - non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2. di cui sopra - avverra' all'atto della ultimazione dei lavori e non al collaudo degli stessi. La rata di saldo sara' pari al 5 per cento (5%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2. di cui sopra e sara' erogata a chiusura dell'oggetto dell'atto di trasferimento".