Con decreto ministeriale 1  febbraio  1992,  la  riscossione  del
carico  tributario  di  L. 378.371.438 dovuto dalla societa' Fratelli
Dantino,  con  sede  in  Portici,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.  46,  per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Napoli nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.