IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visti  gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n.
1213;
  Considerata  la  necessita'  di  determinare  i  criteri   per   la
concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuove sale;
  Ritenuto di provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93,
dei  criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione,
trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene
cinematografiche,   nonche'   all'ampliamento   di   sale   o   arene
cinematografiche gia' in attivita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Sentita  la  commissione  centrale  per  la  cinematografia  di cui
all'art. 3 della predetta legge 4 novembre 1965,
n. 1213;
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990;
  Vista  la  nota n. 3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione
del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni
  1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n.  1213,  la
costruzione,   la  trasformazione  e  l'adattamento  di  immobili  da
destinare a sale e  arene  per  spettacoli  cinematografici,  nonche'
l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono
subordinati  ad  autorizzazione  del  Ministero  del  turismo e dello
spettacolo.
  2. E' necessaria l'autorizzazione anche per  adibire  un  teatro  a
sala per proiezioni cinematografiche.
  3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti
puo'  essere  rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale
cinematografiche.
  4. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  e
secondo  comma  si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a
L. 900.000, ai sensi  dell'art.  31,  ultimo  comma,  della  legge  4
novembre  1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli
articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
  5. Su richiesta del Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo  e'
disposta,  con ordinanza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza,
la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma,  della
legge 4 novembre 1965, n. 1213.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo degli articoli 3, 31, 32, 33 e 52 della legge
          n.  1213/1965 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore
          della cinematografia) e' il seguente:
             "Art.  3 (Commissione centrale per la cinematografia). -
          Per  l'esame   dei   problemi   generali   concernenti   la
          cinematografia  e  per  lo  svolgimento  delle attribuzioni
          specifiche fissate dalla presente legge e' istituita presso
          il Ministero del turismo e dello spettacolo la  commissione
          centrale  per  la cinematografia. Detta commissione, che e'
          presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo,  e'
          composta di:
               a) il direttore generale dello spettacolo;
               b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
               c)  un  rappresentante  del  Ministero  della pubblica
          istruzione;
               d) un rappresentante del Ministero del  commercio  con
          l'estero;
               e)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale;
               f)   un    rappresentante    del    Ministero    delle
          partecipazioni statali;
               g)  due  rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione
          per il cinema;
               h)  un  rappresentante  del  Centro  sperimentale   di
          cinematografia;
               i)  un rappresentante della Banca nazionale del lavoro
          - Sezione autonoma del credito cinematografico;
               l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed
          editori;
               m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;
               n)     quattro     rappresentanti     degli     autori
          cinematografici;
               o) un rappresentante degli attori cinematografici;
               p) quattro rappresentanti dei produttori di film;
               q)  quattro  rappresentanti  degli  esercenti  di sale
          cinematografiche,di  cui  uno  degli  esercenti   di   sale
          parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
               r) un rappresentante dei noleggiatori di film;
               s)   un   rappresentante   delle   industrie  tecniche
          cinematografiche;
               t) cinque rappresentanti dei  lavoratori  del  cinema,
          tra cui due delle categorie tecniche;
               u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei
          circoli  di  cultura  cinematografica, riconosciute a norma
          dell'art. 44;
               v) un rappresentante per la cinematografia scientifica
          del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante
          del  Centro  nazionale  per  i  sussidi  audiovisivi  della
          pubblica istruzione;
               z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo  e
          lo spettacolo;
               y)   un  rappresentante  della  Mostra  internazionale
          d'arte cinematografica di Venezia.
             I membri di cui alle lettere da m) a t)  sono  designati
          dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, di
          intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo,  su
          indicazione  delle  rispettive  organizzazioni nazionali di
          categoria, maggiormente rappresentative.  I  rappresentanti
          dei  circoli  di  cultura  cinematografica saranno nominati
          dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali
          di  circoli   di   cultura   cinematografica.   Queste   ne
          designeranno  a  maggioranza  in nominativi in una riunione
          convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo  alla
          quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.
             Il   Ministro  per  il  turismo  e  lo  spettacolo  puo'
          delegare, di volta  in  volta,  ad  un  Sottosegretario  le
          funzioni di presidente della commissione.
             Possono  essere  invitati  ad  intervenire  alle singole
          sedute, senza  diritto  a  voto,  rappresentanti  di  altre
          amministrazioni  dello  Stato  ed  esperti  per  l'esame di
          problemi interessanti i vari settori della cinematografia.
             Due  funzionari  del  Ministero  del  turismo  e   dello
          spettacolo   appartenenti   alla  carriera  direttiva,  con
          qualifica non inferiore a direttore di sezione,  esercitano
          le   funzioni  di  segretario  effettivo  e  di  segretario
          supplente.
             I  componenti  della   commissione   centrale   per   la
          cinematografia  sono  nominati con decreto del Ministro per
          il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da
          b) a  y)  durano  in  carica  due  anni  e  possono  essere
          confermati.
             La   commissione   centrale  per  la  cinematografia  e'
          convocata dal Ministro per il turismo  e  lo  spettacolo  o
          quando  ne  sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei
          suoi componenti. Le riunioni della commissione centrale per
          la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la
          meta' dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a
          maggioranza dei presenti; in caso  di  parita'  prevale  il
          voto del presidente.
             E' istituita, nell'ambito della commissione centrale per
          la  cinematografia,  una  sottocommissione,  presieduta dal
          direttore  generale  dello   spettacolo   alla   quale   e'
          attribuito  il  compito  di  esaminare  i progetti dei film
          nazionali    da    realizzarsi    in     coproduzione     o
          compartecipazione  con  imprese  estere  e  quelli dei film
          nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero  ai
          sensi degli articoli 19 e 20.
             La   sottocommissione  viene  eletta  dalla  commissione
          centrale, nella sua prima riunione ed e' composta:
              1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di  gestione
          per il cinema, di cui alla lettera g);
             2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di
          cui alla lettera n);
              3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui
          alla lettera p);
              4)  di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di
          cui alla leggera f);
              5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera z).
             Il direttore generale  dello  spettacolo  provvede  alla
          convocazione   della   sottocommissione.   Le  funzioni  di
          segretario sono esercitate dal segretario  effettivo  o  da
          quello   supplente   della   commissione  centrale  per  la
          cinematografia".
            "Art. 31 (Apertura nuove  sale).  -  La  costruzione,  la
          trasformazione  e  l'adattamento di immobili da destinare a
          sale  e  arene  per  spettacoli  cinematografici,   nonche'
          l'ampliamento  di  sale  o  arene  cinematografiche gia' in
          attivita' sono subordinati ad autorizzazione  del  Ministro
          per il turismo e lo spettacolo.
             E'  necessaria  l'autorizzazione  anche  per  adibire un
          teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
             I  criteri  per   la   concessione   dell'autorizzazione
          prevista   dai   precedenti   commi  e  dall'art.  33  sono
          determinati ogni due anni con decreto del Ministro  per  il
          turismo   e   lo   spettacolo,   sentito  il  parere  della
          commissione centrale  per  la  cinematografia,  sulla  base
          dell'incremento  della  frequenza  degli spettatori e delle
          giornate di attivita'  verificatisi  in  ciascun  comune  o
          frazione   o   localita',   nelle   sale   cinematografiche
          funzionanti da almeno un biennio.
             Possono  consentirsi  deroghe  ai  criteri  predetti per
          soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche
          e di quartieri coordinati (C.E.P.)  o  realizzati  in  base
          alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  per migliorare la
          capacita' ricettiva degli esercizi  cinematografici  e  per
          consentire  l'apertura  di  nuove  sale  nei  comuni, nelle
          frazioni e nelle localita' che ne fossero sprovvisti  o  in
          cui  esistono  peculiari  esigenze  di interesse turistico,
          nonche' nei capoluoghi di provincia che non sono  provvisti
          di  sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai
          500 posti.
             Puo'   inoltre   consentirsi    l'apertura    di    sale
          cinematografiche,  di  capienza  non superiore a 400 posti,
          che siano esclusivamente riservate alla proiezione di  film
          prodotti  per  i  ragazzi,  di  programmi  composti da soli
          cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici o a
          manifestazioni di  carattere  culturale  organizzate  dalla
          Cineteca  nazionale.  Tali  sale  potranno essere destinate
          anche a manifestazioni organizzate dai circoli  di  cultura
          cinematografica    aderenti   ad   associazioni   nazionali
          riconosciute in base all'art. 44, per un numero annuale  di
          giornate  di  proiezione  non  superiore  a  50 per ciascun
          circolo.
             La  deroga  di  cui  al  comma  precedente  e'   ammessa
          limitatamente  a  quattro  sale cinematografiche per comuni
          che abbiano una popolazione  superiore  ad  un  milione  di
          abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione
          tra  i  400  mila e un milione di abitanti, ad una sala per
          comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e  400  mila
          abitanti o siano capoluoghi di provincia.
             Potra'  inoltre  essere  consentita  l'apertura  di sale
          esclusivamente riservate alla proiezione di  film  prodotti
          per  i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a
          50 mila abitanti.
             L'autorizzazione per l'esercizio commerciale  di  cinema
          ambulanti   e'   rilasciata   soltanto   per  le  localita'
          sprovviste di sale cinematografiche.
             I profughi gia' proprietari o esercenti  di  cinema  nei
          territori  di provenienza, i quali non abbiano presentato e
          non presentino entro il termine perentorio di un  anno  dal
          loro   rientro   in   patria  domanda  intesa  ad  ottenere
          l'autorizzazione  per  ripristinare  nel  territorio  della
          Repubblica   l'attivita'   cinematografica   in  precedenza
          esplicata,  decadono  dal  particolare  beneficio  previsto
          all'art.  28  della  legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine
          decorre dall'entrata in vigore della presente legge  per  i
          profughi gia' rientrati in patria.
             Chiunque  contravvenga alle disposizioni di cui al primo
          e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire centomila a
          lire  trecentomila.    Nel  provvedimento  di  condanna  e'
          ordinata  la  sospensione dei lavori.   Qualora il Ministro
          per il turismo e lo spettacolo lo  richieda,  e'  disposta,
          con  ordinanza  del  questore  o del dirigente dell'ufficio
          distaccato  di  pubblica  sicurezza,  la  sospensione   dei
          lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale".
             La   sanzione   dell'ammenda  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche
          al  sistema  penale),  il  cui  art.  32  ha  confermato la
          depenalizzazione del  reato,  includendovi  anche  i  reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata elevata di tre volte per  effetto  dell'art.  114,
          primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione
          all'art.  113,  terzo  comma, della stessa legge. La misura
          attuale della sanzione e' quindi "da  lire  trecentomila  a
          lire novecentomila".
             "Art.  32 (Spettacoli misti). - Le sale cinematografiche
          non  possono  essere  adibite  a  spettacoli  misti,  senza
          l'autorizzazione   del   Ministro   per  il  turismo  e  lo
          spettacolo.
             Per spettacoli misti si intendono queli che  comprendono
          in   un   unico  programma  proiezioni  cinematografiche  e
          rappresentazioni teatrali di arte varia.
             Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo
          comma, il questore o il dirigente  dell'ufficio  distaccato
          di  pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale
          da uno a venti giorni".
             "Art. 33 (Sale per proiezione a formato ridotto e  arene
          estive).  -  Fermo  restando  l'obbligo dell'autorizzazione
          ministeriale  di  cui  all'art.  31,  la   verifica   della
          idoneita'   e  della  sicurezza  dei  locali  da  destinare
          esclusivamente a sale per  spettacoli  cinematografici  con
          pellicole  a  formato  ridotto e le successive ispezioni da
          effettuarsi ai medesimi  fini  con  periodicita'  triennale
          sono  demandate  ad  una  commissione  cosi'  composta: del
          sindaco del comune ove e' ubicata la sala, che la presiede,
          di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale  sanitario
          del  comune.  Le  funzioni  di  segretario sono affidate al
          segretario comunale.
             Il parere della commissione e' dato per iscritto e  deve
          essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
             Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori
          l'impianto  della  cabina  e  il  dispositivo  di sicurezza
          prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione  del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
             La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene
          estive  e  le  successive  ispezioni annuali sono demandate
          alla  commissione  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo".
             "Art.    52    (Commissione   apertura   sale).   -   Le
          autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della  presente
          legge  sono  rilasciate  dal  Ministro  per il turismo e lo
          spettacolo, sentito il parere di una  commissione  composta
          di:
               a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;
               b)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  della
          Direzione generale  dello  spettacolo,  con  qualifica  non
          inferiore a direttore di divisione;
               c)   tre   rappresentanti   degli  esercenti  di  sale
          cinematografiche  di  cui  uno  degli  esercenti  di   sale
          parrocchiali e uno della categoria di piccolo esercizio;
               d) un rappresentante dei produttori di film;
               e) un rappresentante dei noleggiatori di film;
               f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
               g) un rappresentante degli autori cinematografici;
               h)  sei  tecnici  designati:  uno  dal  Ministero  del
          turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno,
          uno  dal  Ministero  dei   lavori   pubblici,   uno   dalle
          orgnizzazioni  professionali  degli  ingegneri,  uno  dalle
          organizzazioni professionali degli  architetti  e  uno  dal
          Centro sperimentale di cinematografia.
             I  membri  di  cui  alla lettera h) del precedente comma
          hanno voto soltanto per  la  parte  inerente  ai  requisiti
          tecnici delle sale cinematografiche.
             In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del direttore
          generale dello spettacolo, la commissione e' presieduta dal
          funzionario di cui alla lettera b).
             La commisione e' nominata, ogni due  anni,  con  decreto
          del  Ministro  per  il  turismo e lo spettacolo, sentito il
          parere della commissione centrale per la cinematografia.  I
          membri  di  cui  alle  lettere  c),  d),  e), f) e g), sono
          designati dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale  d'intesa  con  il  Ministro  per  il  turismo e lo
          spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni
          nazionali di categoria.
             Un  funzionario  del  Ministero  del  turismo  e   dello
          spettcolo,   appartenente   alla  carriera  direttiva,  con
          qualifica non inferiore  a  consigliere  di  prima  classe,
          esercita le funzioni di segretario".
             -  Il  D.P.R.  n. 616/1977 da' attuazione alla delega di
          cui all'art.   1 della legge 22 luglio  1975,  n.  382,  in
          materia  di  trasferimento  e di delega di funzioni statali
          alle regioni a statuto ordinario.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si
          veda in nota alle premesse.