IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente; Visto il decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede all'art. 2, comma 1, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3- ter dell'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, alle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482; Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3-quater, del predetto decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, prevede una riliquidazione delle altre indennita' e somme, il cui ammontare e' costituito anche dai contributi versati dal lavoratore dipendente, corrisposte a decorrere dal 17 luglio 1986; Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1990, concernente l'esecuzione automatizzata dei rimborsi IRPEF relativi alla liquidazione delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennita' equipollenti nonche' di altre indennita' e somme; Considerato che l'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, contiene disposizioni integrative in materia di tassazione separata delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente; Tenuto conto che il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1991 prevedeva la fornitura da parte dei datori di lavoro o enti eroganti di dati necessari all'integrazione delle certificazioni mod. 102 rilasciate precedentemente al 13 maggio 1988; Decreta: Art. 1. 1. L'Ente nazionale della previdenza ed assistenza degli statali (ENPAS), l'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti di enti locali (INADEL), l'Istituto post-telegrafonici (IPOST) e l'Opera di previdenza ed assistenza dei ferrovieri dello Stato (OPAFS), devono fornire al Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, su supporto magnetico, entro il 31 maggio di ciascun anno, i dati relativi alle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno precedente. 2. Per le indennita' di cui al precedente comma, corrisposte dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1990, gli enti predetti devono fornire i relativi dati su supporto magnetico entro il 30 aprile 1992. 3. Per i dati per i quali non risulti possibile la fornitura su supporto magnetico, l'ente interessato, entro i termini di cui ai precedenti commi, deve effettuare apposita comunicazione al Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ai fini dell'acquisizione, anche da parte dell'Amministrazione finanziaria, della documentazione cartacea necessaria per la emissione dei rimborsi spettanti.