IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154,  concernente,  fra  l'altro,
norme  modificative  del  trattamento  tributario delle indennita' di
fine rapporto di lavoro dipendente;
  Visto il decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla  legge
27   aprile   1989,   n.  154,  che  prevede  all'art.  2,  comma  1,
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3- ter dell'art.  4
del   decreto-legge   14   marzo   1988,   n.   70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.   154, alle  indennita'
equipollenti    al   trattamento   di   fine   rapporto   corrisposte
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  26
settembre 1985, n. 482;
  Considerato  inoltre  che  l'art.  4,  comma 3-quater, del predetto
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, prevede una riliquidazione  delle
altre  indennita'  e  somme, il cui ammontare e' costituito anche dai
contributi versati dal lavoratore dipendente, corrisposte a decorrere
dal 17 luglio 1986;
  Visto il decreto interministeriale  17  ottobre  1990,  concernente
l'esecuzione   automatizzata   dei   rimborsi   IRPEF  relativi  alla
liquidazione delle indennita' di fine rapporto di lavoro  dipendente,
delle indennita' equipollenti nonche' di altre indennita' e somme;
  Considerato  che  l'art.  15  della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
contiene disposizioni integrative in materia di  tassazione  separata
delle  indennita'  equipollenti  al  trattamento  di fine rapporto di
lavoro dipendente;
  Tenuto conto che il decreto del Ministro delle  finanze  24  aprile
1991  prevedeva  la  fornitura  da  parte dei datori di lavoro o enti
eroganti di dati necessari all'integrazione delle certificazioni mod.
102 rilasciate precedentemente al 13 maggio 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Ente nazionale della previdenza ed  assistenza  degli  statali
(ENPAS),  l'Istituto  nazionale  di assistenza dei dipendenti di enti
locali (INADEL), l'Istituto post-telegrafonici (IPOST) e  l'Opera  di
previdenza  ed  assistenza dei ferrovieri dello Stato (OPAFS), devono
fornire al Centro informativo della Direzione generale delle  imposte
dirette, su supporto magnetico, entro il 31 maggio di ciascun anno, i
dati  relativi  alle  indennita'  equipollenti al trattamento di fine
rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno precedente.
  2. Per le indennita' di cui al precedente comma, corrisposte dal 1
gennaio 1986 al 31 dicembre 1990, gli enti predetti devono fornire  i
relativi dati su supporto magnetico entro il 30 aprile 1992.
  3.  Per  i  dati  per i quali non risulti possibile la fornitura su
supporto magnetico, l'ente interessato, entro i  termini  di  cui  ai
precedenti  commi,  deve  effettuare apposita comunicazione al Centro
informativo della Direzione generale delle imposte  dirette  ai  fini
dell'acquisizione,  anche  da parte dell'Amministrazione finanziaria,
della  documentazione  cartacea  necessaria  per  la  emissione   dei
rimborsi spettanti.