IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricettivita' alberghiera e
turistica;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
1988 modificato dal decreto del 27 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso  da
assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a
carico  dello  Stato  e  delle  regioni  sulle  operazioni di credito
turistico-alberghiero;
  Visto il proprio decreto del 21  dicembre  1991  con  il  quale  la
maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere agli istituti di credito
per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato  previste
dalle  leggi  citate  in  premessa e' stata fissata, per l'anno 1992,
nella misura dell'1,05 per cento;
 Visto il proprio decreto del  30  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1992,
con  il  quale  il  tasso di riferimento per le operazioni di credito
turistico-alberghiero  effettuate  dalle  Casse  di   risparmio   con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre gennaio-febbraio  1992  e'  stato  determinato  nella
misura  del  13,40  per  cento,  di  cui  1,05  per cento a titolo di
maggiorazione forfettaria;
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione   prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del  22
dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento  per  il
bimestre marzo-aprile 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo  1968,
n.  326,  nonche'  dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento  per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse
di  risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli
obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1992 e' determinato nella
misura del 13,55 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a
titolo di maggiorazione forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI