IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo nel pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
   Visto  il  proprio  decreto  data  8 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  191  del  19  agosto
1986,  modificato  dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
1991  concernente  criteri e modalita' di determinazione del tasso di
riferimento per il calcolo  dei  contributi  in  conto  interessi  da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21  dicembre 1991 con il quale la
maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli  istituti  di  credito
per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste
dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata,  per  l'anno  1992,
nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi
e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 30 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1992,
con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato  fissato,  per
il  bimestre gennaio-febbraio 1992, nella misura del 12,85, di cui 1%
a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie  di
durata  fino  a  diciotto mesi, e del 13,40, di cui 1,05% a titolo di
maggiorazione  forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre   i
diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-
aprile 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il bimestre marzo-aprile  1992,
nelle seguenti misure:
   13,25%  annuo  posticipato,  di  cui  1% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi;
   13,55%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI