IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985, recante la disciplina
dell'autorizzazione  e  uso  delle  apparecchiature  diagnostiche  di
risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale;
  Visto il proprio decreto 20 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1988, con il quale la casa di cura San
Pio X di Milano veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del  decreto
ministeriale  29 novembre 1985 alla installazione ed uso sperimentale
di due apparecchiature diagnostiche a risonanza  magnetica  nucleare,
modello Gyroscan S5 da 0,5 Tesla della Philips S.p.a.;
   Visto  il  proprio  decreto  17  novembre  1990,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18  dicembre  1990  con  il  quale,  in
relazione  al  decreto  ministeriale  20 gennaio 1988, autorizzava ai
sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 il
centro San Pio X di Milano all'uso delle apparecchiature diagnostiche
a risonanza magnetica nucleare, mod. Gyroscan S15  da  1,5  Tesla  di
fabbricazione Philips;
  Rilevato  che la intestazione del centro (S. Pio X) coincidente con
quella della  preesistente  casa  di  cura  ha  indotto  a  ritenere,
erroneamente,  la  comune identita' dei destinatari dei provvedimenti
sopra indicati;
  Rilevato che il centro S. Pio X  applicazioni  di  diagnostica  per
immagini  e  terapia  S.r.l.,  con  sede  legale  in via F. Nava, 31,
Milano, e' invece ente privato diverso dalla "Casa di cura S. Pio  X"
di  Milano dell'ordine religioso per la provincia lombardo-veneta dei
Padri Camilliani, con sede in via F. Nava, 31;
  Vista la lettera n. 201316 datata 4  novembre  1991  con  la  quale
l'assessore  alla  sanita'  della  regione  Lombardia notifica che il
citato centro S. Pio X - applicazioni di diagnostica per  immagini  e
terapia  S.r.l.,  via  F.  Nava, Milano, non risulta essere mai stato
autorizzato "a svolgere attivita' sanitaria di qualsiasi tipo" mentre
nella sede di via F.  Nava,  31,  di  Milano  risulta  autorizzata  e
convenzionata unicamente la "Casa di cura S. Pio X";
  Considerato  che  gli  accertamenti  preordinati  al rilascio delle
autorizzazioni sopra indicate da  parte  dell'Istituto  superiore  di
sanita'  e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
sono stati effettuati nella sede della casa di cura S. Pio  X,  unica
autorizzata a svolgere attivita' sanitaria ai sensi dell'art. 193 del
testo unico delle leggi sanitarie;
  Esaminata  la  relazione fornita dalla casa di cura S. Pio X datata
24 giugno 1991 concernente l'attivita'  svolta  in  base  al  decreto
ministeriale   20   gennaio  1988  piu'  volte  citato,  nel  biennio
1988-1990, ai  fini  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  5  del
decreto ministeriale 29 novembre 1985;
  Ritenuto  pertanto  necessario rettificare il precedente decreto 19
novembre 1990 intestando ora per allora  la  relativa  autorizzazione
prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985
alla  casa  di  cura privata S. Pio X di Milano dell'ordine religioso
per la provincia Lombardo Veneta dei Padri Camilliani,  con  sede  in
via F. Nava n. 31;
  Vista la nota n. 17933/G-3383/S del 23 gennaio 1992 con la quale la
regione Lombardia conferma che solo la cennata casa di cura S. Pio X,
gia'  autorizzata  ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi
sanitarie, lo era alla data del 17 novembre 1990 e lo e'  tuttora  in
permanenza dei requisiti e dei presupposti previsti per legge;
  Ravvisata  per  contro  la  necessita'  di  annullare il decreto 15
dicembre 1990 per carenza dei requisiti e dei  presupposti  da  parte
del  centro  S.  Pio  X S.r.l., con sede legale in via F. Nava n. 31,
Milano, erroneamente autorizzato a svolgere l'attivita' enunciata nel
citato decreto;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La casa di cura S. Pio X in premesse specificata e' autorizzata,  a
decorrere  dal  25 giugno 1991 all'uso delle apparecchiature indicate
nel decreto ministeriale 20 gennaio 1988, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto
ministeriale 29 novembre 1985.