IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985, recante la disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche di risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale; Visto il proprio decreto 20 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1988, con il quale la casa di cura San Pio X di Milano veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985 alla installazione ed uso sperimentale di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, modello Gyroscan S5 da 0,5 Tesla della Philips S.p.a.; Visto il proprio decreto 17 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1990 con il quale, in relazione al decreto ministeriale 20 gennaio 1988, autorizzava ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 il centro San Pio X di Milano all'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, mod. Gyroscan S15 da 1,5 Tesla di fabbricazione Philips; Rilevato che la intestazione del centro (S. Pio X) coincidente con quella della preesistente casa di cura ha indotto a ritenere, erroneamente, la comune identita' dei destinatari dei provvedimenti sopra indicati; Rilevato che il centro S. Pio X applicazioni di diagnostica per immagini e terapia S.r.l., con sede legale in via F. Nava, 31, Milano, e' invece ente privato diverso dalla "Casa di cura S. Pio X" di Milano dell'ordine religioso per la provincia lombardo-veneta dei Padri Camilliani, con sede in via F. Nava, 31; Vista la lettera n. 201316 datata 4 novembre 1991 con la quale l'assessore alla sanita' della regione Lombardia notifica che il citato centro S. Pio X - applicazioni di diagnostica per immagini e terapia S.r.l., via F. Nava, Milano, non risulta essere mai stato autorizzato "a svolgere attivita' sanitaria di qualsiasi tipo" mentre nella sede di via F. Nava, 31, di Milano risulta autorizzata e convenzionata unicamente la "Casa di cura S. Pio X"; Considerato che gli accertamenti preordinati al rilascio delle autorizzazioni sopra indicate da parte dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono stati effettuati nella sede della casa di cura S. Pio X, unica autorizzata a svolgere attivita' sanitaria ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie; Esaminata la relazione fornita dalla casa di cura S. Pio X datata 24 giugno 1991 concernente l'attivita' svolta in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1988 piu' volte citato, nel biennio 1988-1990, ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1985; Ritenuto pertanto necessario rettificare il precedente decreto 19 novembre 1990 intestando ora per allora la relativa autorizzazione prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 alla casa di cura privata S. Pio X di Milano dell'ordine religioso per la provincia Lombardo Veneta dei Padri Camilliani, con sede in via F. Nava n. 31; Vista la nota n. 17933/G-3383/S del 23 gennaio 1992 con la quale la regione Lombardia conferma che solo la cennata casa di cura S. Pio X, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, lo era alla data del 17 novembre 1990 e lo e' tuttora in permanenza dei requisiti e dei presupposti previsti per legge; Ravvisata per contro la necessita' di annullare il decreto 15 dicembre 1990 per carenza dei requisiti e dei presupposti da parte del centro S. Pio X S.r.l., con sede legale in via F. Nava n. 31, Milano, erroneamente autorizzato a svolgere l'attivita' enunciata nel citato decreto; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta: Art. 1. La casa di cura S. Pio X in premesse specificata e' autorizzata, a decorrere dal 25 giugno 1991 all'uso delle apparecchiature indicate nel decreto ministeriale 20 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1985.