La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  divieto  di  frazionamento  delle  unita'  poderali  di cui
all'articolo 1  della  legge  3  giugno  1940,  n.  1078,  ha  durata
trentennale dalla prima assegnazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GORIA,  Ministro dell'agricoltura e
                                  delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante "Norme per
          evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate  a
          contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere
          termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita'
          poderali   assegnate   a   contadini   diretti  coltivatori
          costituite  in  comprensori  di   bonifica   da   enti   di
          colonizzazione  o  da consorzi di bonifica. La disposizione
          cosi' recita:
             "Art.  1. - Le unita' poderali costituite in comprensori
          di bonifica da enti di  colonizzazione  o  da  consorzi  di
          bonifica  ed  assegnate  in  proprieta' a contadini diretti
          coltivatori, non possono essere frazionate per  effetto  di
          trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".