IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5  del  regio  decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati ordinari che cessano
dalle funzioni per limiti di eta'  sono  trattenuti  in  servizio,  a
domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5-  bis  del  regio  decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  introdotto  dal  successivo
articolo 3, i magistrati trattenuti in  servizio  possono  esercitare
funzioni  giurisdizionali  soltanto   in   uffici   collegiali,   con
possibilita' di assumere, ove occorra,  la  presidenza  nei  relativi
collegi. 
  3. Il primo  presidente  della  Corte  suprema  di  cassazione,  se
trattenuto in servizio ai sensi del comma 1, puo' essere designato  a
presiedere, in sostituzione del primo presidente in carica, i collegi
delle sezioni unite civili e penali della Corte.