IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati ordinari che cessano dalle funzioni per limiti di eta' sono trattenuti in servizio, a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5- bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal successivo articolo 3, i magistrati trattenuti in servizio possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con possibilita' di assumere, ove occorra, la presidenza nei relativi collegi. 3. Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, se trattenuto in servizio ai sensi del comma 1, puo' essere designato a presiedere, in sostituzione del primo presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali della Corte.