AVVERTENZA:
  Si  procede  alla ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre
1991, n. 412, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  delle  Comunita'  europee  comprese  nell'elenco  di   cui
all'allegato A alla presente legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il   coordinamento  delle  politiche  comunitarie  congiuntamente  ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e  di
concerto  con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro, qualora non proponenti.
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B alla presente
legge sono trasmessi alla Camera dei  deputati  ed  al  Senato  della
Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso, entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione, il parere  delle  Commissioni  permanenti
competenti  per  materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere.
 
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Poiche' le direttive, i regolamenti e le decisioni  della
          Comunita'  europea  sono  state  pubblicate  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I)  solamente  a
          partire  dal 1987, gli estremi di pubblicazione riguardanti
          le direttive anteriori a  tale  anno  si  riferiscono  alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Nota all'art. 1:
            - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita'
          di  Governo  e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri.  L'art. 14 recita:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
            2.  L'emanazione  del  decreto  legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione
          almeno venti giorni prima della scadenza.
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
           4.   In   ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della  legge  di  delegazione. Il Governo,nei trenta giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".