La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 2 dell'ordinamento  della  professione  di  dottore
commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Possono   essere   ammessi   a  sostenere  l'esame  di  Stato  per
l'esercizio della professione coloro che, dopo  il  conseguimento  di
uno  dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31,
hanno  compiuto  un  periodo  di  almeno  tre   anni   di   tirocinio
professionale  presso lo studio di un dottore commercialista iscritto
all'albo.
  Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che  sia
revisore  dei  conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto
dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984.  L'esame
di   abilitazione   all'esercizio   della   professione   di  dottore
commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6  della
suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva
medesima.
  Le  modalita'  di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai
commi terzo e quarto  sono  determinate  dal  Ministro  di  grazia  e
giustizia  con  proprio  decreto, emanato di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti".
  2.  Il  decreto  di   cui   al   quinto   comma   dell'articolo   2
dell'ordinamento   della   professione   di  dottore  commercialista,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1953,  n.  1067,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, e'
emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R.   n.   1067/1953
          (Ordinamento  della professione di dottore commercialista),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo
          professionale di dottore commercialista spetta a coloro che
          abbiano superato l'esame di  Stato  per  l'esercizio  della
          professione.
             Il   dottore   commercialista  non  puo'  esercitare  la
          professione se non e' iscritto all'albo.
             Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato  per
          l'esercizio   della   professione   coloro   che,  dopo  il
          conseguimento di uno dei titoli di cui  al  numero  4)  del
          primo  comma  dell'art.  31,  hanno  compiuto un periodo di
          almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio
          di un dottore commercialista iscritto all'albo.
             Il   tirocinio,   se   compiuto   presso   un    dottore
          commercialista  che sia revisore dei conti, e' valido anche
          agli effetti di quanto disposto dalla direttiva  84/253/CEE
          del  Consiglio  del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione
          all'esercizio della professione di dottore  commercialista,
          integrato  con  le materie di cui all'art. 6 della suddetta
          direttiva,  e'  sostitutivo  di   quello   previsto   dalla
          direttiva medesima.
             Le  modalita' di svolgimento del tirocinio professionale
          di cui  ai  commi  terzo  e  quarto  sono  determinate  dal
          Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sentito  il  Consiglio  nazionale   dei   dottori
          commercialisti".
            -  La  direttiva  CEE  n.  84/253  (Ottava  direttiva del
          Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo
          3, lettera  g),  del  trattato,  relativa  all'abilitazione
          delle   persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei
          documeti contabili)  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 126 del 12 maggio
          1984.