La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non puo' essere inferiore a lire cinquemila. 2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La partecipazione di ciascun socio non puo' eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei soci di ciascuna banca popolare puo' essere inferiore a quello determinato in sede di costituzione per effetto del disposto delll'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il limite di cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale. 6. Il consiglio di amministrazione, le cui delibere sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere congruamente motivate avuto riguardo all'interesse della societa' e allo spirito della forma cooperativa, e' tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su conforme decisione del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. 7. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni.