La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, e' autorizzato a  concedere  al
personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale
compenso  allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttivita',
tenuto conto della specifica esigenza di  assicurare  la  regolarita'
del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, e' iscritto
nello  stato  di  previsione  del Ministero dei trasporti un apposito
fondo, dotato di lire 4.376 milioni per  ciascuno  degli  anni  1992,
1993  e  1994.  Della  corresponsione del compenso si terra' conto in
sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei
conguagli.
  2. I criteri, le misure  e  le  modalita'  di  corresponsione  agli
aventi  diritto  del  compenso  di  cui  al comma 1, per il personale
appartenente alle qualifiche funzionali,  saranno  definiti,  con  le
procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a
quanto  previsto  per  il  personale  di  altri  Ministeri  che  gia'
percepiscono  compensi  simili.  I  criteri   devono   tenere   conto
dell'assiduita'  del  rendimento del personale e devono consentire la
valutazione della  produttivita'  anche  individuale  sulla  base  di
appositi parametri parimenti concordati.
  3.  Una  quota  non  superiore  al 10 per cento del fondo di cui al
comma 1 e' riservata  al  personale  con  qualifiche  dirigenziali  e
direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la
misura  spettante  alle  singole qualifiche e' stabilita dal Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,
con  i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
  4. L'erogazione del compenso  di  cui  al  comma  1  e'  estesa  al
personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo,  comunque  in  servizio presso il Ministero dei trasporti -
Direzione generale dell'aviazione civile.
  5. Il compenso di cui al  comma  1  non  e'  cumulabile  con  altri
trattamenti   che  non  abbiano  carattere  di  generalita'  per  gli
impiegati dello Stato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n. 93/1983 e' la legge quadro sul pubblico
          impiego.