IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che stabilisce la competenza del Ministero dei trasporti in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro dispositivi di equipaggiamento, in materia di modifica delle loro caratteristiche essenziali e di revisione degli stessi; Visto l'art. 2, lettera c), della legge 8 giugno 1986, n. 349, che attribuisce al Ministro dell'ambiente le competenze relative all'inquinamento atmosferico ed acustico da fonte veicolare; Viste le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e delle aree urbane, con le quali si individuano le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nelle citta', e le disposizioni attuative delle stesse del 28 dicembre 1991; Considerato altresi' che, ai fini della tutela ambientale, risulta utile l'adozione e l'applicazione di dispositivi antinquinamento sui veicoli in circolazione; Considerato che occorre fissare criteri per l'accertamento e la certificazione delle loro caratteristiche e la procedura per la loro approvazione; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 70/220/CEE, e successive modificazioni, limitatamente a quelli equipaggiati con motore ad accensione comandata. 2. Ai fini del presente decreto si intende per "retrofit" un sistema di scarico comprendente un dispositivo di abbattimento delle emissioni inquinanti, non previsto all'atto dell'omologazione del tipo, che viene installato successivamente alla immatricolazione dell'autoveicolo.