IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, che stabilisce la competenza del Ministero dei trasporti in
materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in materia di modifica delle loro caratteristiche
essenziali e di revisione degli stessi;
Visto l'art. 2, lettera c), della legge 8 giugno 1986, n. 349, che
attribuisce al Ministro dell'ambiente le competenze relative
all'inquinamento atmosferico ed acustico da fonte veicolare;
Viste le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e delle aree urbane,
con le quali si individuano le misure per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico nelle citta', e le disposizioni
attuative delle stesse del 28 dicembre 1991;
Considerato altresi' che, ai fini della tutela ambientale, risulta
utile l'adozione e l'applicazione di dispositivi antinquinamento sui
veicoli in circolazione;
Considerato che occorre fissare criteri per l'accertamento e la
certificazione delle loro caratteristiche e la procedura per la loro
approvazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli rientranti nel
campo di applicazione della direttiva n. 70/220/CEE, e successive
modificazioni, limitatamente a quelli equipaggiati con motore ad
accensione comandata.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "retrofit" un
sistema di scarico comprendente un dispositivo di abbattimento delle
emissioni inquinanti, non previsto all'atto dell'omologazione del
tipo, che viene installato successivamente alla immatricolazione
dell'autoveicolo.