IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393,  che  stabilisce  la  competenza  del Ministero dei trasporti in
materia di omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  dispositivi
di equipaggiamento, in materia di modifica delle loro caratteristiche
essenziali e di revisione degli stessi;
  Visto  l'art. 2, lettera c), della legge 8 giugno 1986, n. 349, che
attribuisce  al  Ministro  dell'ambiente   le   competenze   relative
all'inquinamento atmosferico ed acustico da fonte veicolare;
  Viste  le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e delle aree urbane,
con  le  quali  si  individuano  le  misure   per   il   contenimento
dell'inquinamento   atmosferico   nelle  citta',  e  le  disposizioni
attuative delle stesse del 28 dicembre 1991;
  Considerato altresi' che, ai fini della tutela ambientale,  risulta
utile  l'adozione e l'applicazione di dispositivi antinquinamento sui
veicoli in circolazione;
  Considerato che occorre fissare criteri  per  l'accertamento  e  la
certificazione  delle loro caratteristiche e la procedura per la loro
approvazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli  rientranti  nel
campo  di  applicazione  della  direttiva n. 70/220/CEE, e successive
modificazioni, limitatamente a  quelli  equipaggiati  con  motore  ad
accensione comandata.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende per "retrofit" un
sistema di scarico comprendente un dispositivo di abbattimento  delle
emissioni  inquinanti,  non  previsto  all'atto dell'omologazione del
tipo, che  viene  installato  successivamente  alla  immatricolazione
dell'autoveicolo.