AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
                      Assunzioni del personale
                 del Corpo di polizia penitenziaria
  1.  Fino  a  quando  non  sara'  avvenuta la totale copertura degli
organici  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  le  assunzioni del
personale  del  medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente
hanno  luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il
ruolo  degli  agenti  e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte
II,  e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a), e comunque
non  oltre  il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei
sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.
  2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti
dall'applicazione  del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie
procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
  3.  Fino alla determinazione delle modalita' di assunzione mediante
decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre
1990,  n.  395 (a), per l'applicazione del disposto di cui al comma 1
continuano  ad  osservarsi  le  procedure  di assunzione previste dal
regolamento  per  il  Corpo  degli  agenti di custodia, approvato con
regio  decreto  30  dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio
1963, n. 173 (b).
  4.  La  disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (a), si applica sino al 31 dicembre 1993.
   (a)  La  legge n. 395/1990 reca: "Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria".  Si  trascrive  il  testo  del relativo art. 14, come
modificato  dall'art. 17 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonche'
del  comma  1  dell'art.  43  della  medesima  legge e delle relative
tabelle B, parte II, e C:
   "Art.  14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, e' delegato ad
adottare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi per provvedere alla
determinazione  dell'ordinamento  del  personale del Corpo di polizia
penitenziaria,  da  armonizzare,  con gli opportuni adattamenti, alle
previsioni  di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
     a)  previsione  delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun
ruolo:
     1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto;
assistente; assistente capo;
     2)    ruolo    dei    sovrintendenti:    vice    sovrintendente;
sovrintendente; sovrintendente capo;
     3)  ruolo  degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore
capo;
     b)  determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche,
delle   specifiche   attribuzioni  con  l'osservanza  delle  seguenti
disposizioni:
     1)  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli agenti e degli
assistenti  sono  attribuite  mansioni esecutive in ordine ai compiti
istituzionali  con  il  margine  di  iniziativa e di discrezionalita'
inerente  alle  qualifiche  possedute;  detto  personale vigila sulle
attivita'  lavorative  e  ricreative organizzate negli istituti per i
detenuti  e  gli internati; indica elementi di osservazione sul senso
di  responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle
relazioni   interpersonali   interne,   utili  alla  formulazione  di
programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli
agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti
di  polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono
essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in
servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici;
     2)  al  personale  appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono
attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste
nel  numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita',
nonche'  funzioni  di  coordinamento  di unita' operative a cui detto
personale  impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione
e  di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;
     3)  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli ispettori sono
attribuite  mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione
professionale  e  conoscenza  dei  metodi  e della organizzazione del
trattamento  penitenziario,  nonche'  specifiche funzioni nell'ambito
del  servizio  di  sicurezza  e  nell'organizzazione  dei  servizi di
istituto  secondo  le  direttive e gli ordini impartiti dal direttore
dell'istituto;  sono  altresi'  attribuite  funzioni di direzione, di
indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita'
per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e
per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori
partecipano  alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile  1976,  n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono
agenti  di  pubblica  sicurezza  e  ufficiali di polizia giudiziaria;
l'ispettore  destinato  a  capo  del  personale del Corpo in servizio
negli   istituti   e   servizi   penitenziari   e   nelle  scuole  e'
gerarchicamente    e    funzionalmente   dipendente   dal   direttore
dell'istituto,  del  servizio  o della scuola, con il quale collabora
nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
      c)  determinazione,  per  ciascuno  dei  ruoli istituiti e, ove
occorra,  per  singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo
da  assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle
strutture  dell'Amministrazione  e  da evitare che il personale venga
distolto  dai  compiti  specificamente  previsti  per  ogni ruolo; in
particolare:
     1)  previsione  che  il personale avente attualmente il grado di
guardia  e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente
e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio;
     2)  previsione  che  il personale avente attualmente il grado di
appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;
     3)  previsione  che il personale avente, alla data di entrata in
vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia
conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia
risultato  idoneo  nei  concorsi  per  il  conferimento  del grado di
vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in
soprannumero   riassorbibile  con  la  cessazione  dal  servizio  del
personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico
dei   singoli   concorsi  e,  nell'ambito  di  ciascun  concorso,  la
graduatoria di merito per gli appuntati scelti;
     4)  previsione  che  gli  appuntati  scelti  che non siano stati
inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3),
siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;
     5)  previsione  che il personale avente, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  grado  di  vice brigadiere venga
inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente,
quello   avente   il   grado   di   brigadiere   nella  qualifica  di
sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni
di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
     6)  previsione  che  i  marescialli  siano  inquadrati nelle tre
qualifiche  del  ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate
aliquote;
      alfa)   per  i  quattro  quinti  dei  posti  disponibili  nella
qualifica  di  ispettore  capo previsti dalla tabella A allegata alla
presente legge;
      beta) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di
ispettore;
      gamma)  per  i due quinti dei posti disponibili nella qualifica
di ispettore;
     7)  previsione  che  l'inquadramento  di  cui al numero 6) abbia
luogo nel seguente modo:
      alfa)  nella  qualifica  di ispettore capo, secondo l'ordine di
graduatoria,    i   marescialli   maggiori,   fino   alla   copertura
dell'aliquota prevista alla lettera a) del numero 6);
      beta)  nelle  qualifiche  di  ispettore  e di vice ispettore, i
marescialli  capo  e  ordinari  fino  alla  copertura  delle aliquote
previste alle lettere beta e gamma del numero 6), secondo l'ordine di
anzianita' nel ruolo di provenienza;
      gamma)  il  personale risultato idoneo nel concorso di cui alla
precedente  lettera  beta,  che  non abbia trovato collocazione nella
prima  qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato,
secondo  l'ordine  di  merito,  nella  qualifica finale del ruolo dei
sovrintendenti;
      delta) il personale di cui alle precedenti lettere beta e gamma
sara'  inquadrato,  secondo  l'ordine  di graduatoria e ove non abbia
successivamente  demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi
nella  terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti
che  si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti
delle aliquote di cui al numero 6);
     8)  previsione  che  i  marescialli  inquadrati  nel ruolo degli
ispettori  e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una
scuola  dell'Amministrazione  un corso di aggiornamento di almeno due
mesi;
     9)  previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano
maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza
qualifica  del  ruolo  degli ispettori; previsione che le vigilatrici
penitenziarie  capo  che  abbiano  espletato  fino  a tredici anni di
servizio  siano  inquadrate  nella  seconda qualifica del ruolo degli
ispettori,  con  precedenza  nel  ruolo  su  coloro  che  vi accedano
successivamente per concorso;
     10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano
partecipato  al  concorso di cui al numero 7), lettera b), ovvero non
lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo
degli  ispettori  dal giorno precedente a quello della cessazione dal
servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento
economico piu' favorevole;
     d)  determinazione  dei  criteri  per  la  promozione per merito
straordinario  anche  in  soprannumero  assorbibile  con  le  vacanze
ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
     e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovraintendenti avvenga
mediante  concorso  interno, per esame teorico-pratico, al quale sono
ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che
abbiano  almeno  quattro  anni  di  servizio  complessivo  e superino
successivamente  un corso di formazione tecnico-professionale; per il
personale  in  servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge si applica, per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile
per  poter  partecipare  al  concorso  a sovrintendente, la normativa
attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
     f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici
ed  incarichi  e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli
in  modo  da  favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli
elementi  piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi
assolti;
     g)  determinazione  delle  modalita', in relazione a particolari
infermita'  o  al  grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di
polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a
domanda,     ad     equivalenti    qualifiche    di    altri    ruoli
dell'Amministrazione  penitenziaria  o di altre amministrazioni dello
Stato,   salvaguardando  i  diritti  e  le  posizioni  del  personale
appartenente a questi ultimi ruoli;
     h)  disciplina  dello  stato  giuridico  del  personale,  ed  in
particolare     del    comando    presso    altre    amministrazioni,
dell'aspettativa,    del    collocamento    a   disposizione,   delle
incompatibilita',  dei  rapporti  informativi  e dei congedi, secondo
criteri  che  tengano  conto delle specifiche esigenze dei servizi di
sicurezza  e  della  necessita' di non prevedere trattamenti di stato
inferiori  rispetto  a  quelli  degli  altri  dipendenti civili dello
Stato;
     i)  previsione  che, ferma restando per il personale in servizio
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge la normativa
vigente  in  materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti
limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego determinabile in
modo  differenziato  per  gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non
oltre il compimento del sessantesimo anno di eta';
    l)  previsione  che,  al  fine  di  coprire  eventuali carenze di
organico,  sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in
servizio  degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un
periodo  non  superiore  a  due  anni,  sempre  che  non  siano stati
collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta';
    m)  previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo
stato   ed   all'avanzamento  del  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali
sia rappresentato il personale medesimo;
    n)  determinazione  delle modalita' di assunzione e di accesso ai
vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:
     1)  previsione  che  per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria   siano  richiesti  i  medesimi  requisiti  psicofisici
previsti  per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
che  espleta  funzioni  di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904;
     2) previsione del concorso pubblico, per esami; per l'ammissione
ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente e' richiesto
il  possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per
l'ammissione  al  concorso per ispettore e' richiesto il possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado; riserva di un
quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti
e  degli  ispettori  ai vincitori del concorso; riserva di posti come
previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
     3) previsione del concorso riservato;
     4) previsione dei corsi di formazione;
     5)  previsione  di  accesso  ai ruoli superiori per anzianita' e
merito e per merito comparativo;
     o)  fatto  salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione
dell'inquadramento  del personale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia  e  del  personale  del  soppresso  ruolo  delle vigilatrici
penitenziarie  nei  ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo
di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente
legge,  tenuto  conto delle disponibilita' dei posti in organico, del
grado  rivestito  e  dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una
commissione  presieduta  da un Sottosegretario di Stato, delegato dal
Ministro  di  grazia  e  giustizia, e composta dal direttore generale
dell'Amministrazione  penitenziaria,  dal  direttore dell'ufficio del
personale  del  Corpo,  da  quattro dirigenti amministrativi e da sei
rappresentanti  del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di
cui all'art. 19.
   2.  Al  personale  appartenente  ai  ruoli  degli  agenti  e degli
assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli ispettori, proveniente dal
disciolto  Corpo  degli  agenti  di  custodia, continua ad applicarsi
l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543".
   "Art.  43,  comma  1.  -  Nel  primo anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  per  lo  svolgimento  dei  corsi per
l'assunzione  del  personale  del  Corpo  di polizia penitenziaria il
Ministero  di  grazia  e giustizia e' autorizzato ad avvalersi, previ
accordi  con  il  Ministero della difesa, anche delle strutture e dei
mezzi di altre Forze armate dello Stato".
                                                           "TABELLA B
                                                             Parte II
 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA
             PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992

          ---->  Vedere Tabella a Pag. 36 della G.U.  <----

                                                           "TABELLA C
(Articolo 4)
                    PIANO DI ASSUNZIONI 1993-1995

          ---->  Vedere Tabella a Pag. 37 della G.U.  <----