AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria 1. Fino a quando non sara' avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a), e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle. 2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. 3. Fino alla determinazione delle modalita' di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a), per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173 (b). 4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a), si applica sino al 31 dicembre 1993. (a) La legge n. 395/1990 reca: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria". Si trascrive il testo del relativo art. 14, come modificato dall'art. 17 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonche' del comma 1 dell'art. 43 della medesima legge e delle relative tabelle B, parte II, e C: "Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo: 1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo; 2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo; 3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici; 2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; 3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto; c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare: 1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio; 2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente; 3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti; 4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo; 5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo; 6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote; alfa) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; beta) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; gamma) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; 7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo: alfa) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera a) del numero 6); beta) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere beta e gamma del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza; gamma) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera beta, che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti; delta) il personale di cui alle precedenti lettere beta e gamma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6); 8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi; 9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso; 10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera b), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole; d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria; e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovraintendenti avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere; f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi assolti; g) determinazione delle modalita', in relazione a particolari infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli; h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessita' di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta'; l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'; m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo; n) determinazione delle modalita' di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904; 2) previsione del concorso pubblico, per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 3) previsione del concorso riservato; 4) previsione dei corsi di formazione; 5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianita' e merito e per merito comparativo; o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19. 2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543". "Art. 43, comma 1. - Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato". "TABELLA B Parte II TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992 ----> Vedere Tabella a Pag. 36 della G.U. <---- "TABELLA C (Articolo 4) PIANO DI ASSUNZIONI 1993-1995 ----> Vedere Tabella a Pag. 37 della G.U. <----