IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992, n. 72, concernente il fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto l'art. 6 di detta legge che  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro  della  marina mercantile, sentita la commissione consultiva
centrale  per  la  pesca  marittima,  sono  approvate  le  norme   di
attuazione della legge stessa;
  Considerato che per l'anno 1991 le provvidenze previste dalla legge
suddetta,  per  quanto riguarda la pesca, possono essere concesse per
quelle situazioni in cui vi sia stato:
    a) l'evento calamitoso;
    b) la relazione scientifica sui danni causati dall'evento  stesso
alle imprese della pesca;
    c)   la   consegna  delle  licenze  di  pesca  certificata  dalla
capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave;
  Considerato che per il medesimo  anno  1991,  per  quanto  riguarda
l'acquacoltura, le provvidenze suddette possono essere concesse per i
danni  causati alle imprese di mitilicoltura operanti nel golfo di La
Spezia dalla presenza in loco di una consistente colonia di  edredoni
(somateria mollissima);
  Sentita  la  commissione  consultiva centrale della pesca marittima
che, nella riunione del 3 marzo 1992, ha reso  all'unanimita'  parere
favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 5
febbraio 1992, n. 72; per "imprese" si intendono i  soggetti  di  cui
all'art. 1 della stessa legge 5 febbraio 1992, n. 72.