IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Visto l'art. 6 di detta legge che prevede che, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della legge stessa; Considerato che per l'anno 1991 le provvidenze previste dalla legge suddetta, per quanto riguarda la pesca, possono essere concesse per quelle situazioni in cui vi sia stato: a) l'evento calamitoso; b) la relazione scientifica sui danni causati dall'evento stesso alle imprese della pesca; c) la consegna delle licenze di pesca certificata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave; Considerato che per il medesimo anno 1991, per quanto riguarda l'acquacoltura, le provvidenze suddette possono essere concesse per i danni causati alle imprese di mitilicoltura operanti nel golfo di La Spezia dalla presenza in loco di una consistente colonia di edredoni (somateria mollissima); Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 3 marzo 1992, ha reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 5 febbraio 1992, n. 72; per "imprese" si intendono i soggetti di cui all'art. 1 della stessa legge 5 febbraio 1992, n. 72.