IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attivita' elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la domanda in data 30 giugno 1964 con la quale il comune di Bottidda (Sassari) ha chiesto all'ENEL la concessione di attivita' di acquisto, distribuzione e vendita di energia elettrica in esecuzione della deliberazione consiliare del 17 febbraio 1964; Vita la domanda in data 20 settembre 1991 con la quale il predetto comune, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 del 26 agosto 1991, ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico di distribuzione, rinunciando alla suddetta domanda di concessione; Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del predetto servizio elettrico; Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Decreta: Art. 1. Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Bottidda (Sassari). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al primo comma del presente articolo, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita' cui essi sono destinati.