Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura All'Unione italiana delle camere di commercio Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo All'Unione delle province italiane (UPI) All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) All'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) Alla Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA) Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI) Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO) Alla Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali e turistiche (CONFESERCENTI) Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE) Alla Lega nazionale delle cooper- ative e mutue (LEGA) Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI) Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) All'Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP) Alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) 1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. Poiche' a decorrere dal corrente anno la mancata nomina del predetto tecnico responsabile da parte dei soggetti obbligati e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria questo Ministero, avvalendosi anche della collaborazione della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), ha ritenuto opportuno predisporre l'unita nota esplicativa e di chiarimento circa la portata e le modalita' di adempimento di tale obbligo. 3. La presente circolare, con l'unita nota esplicativa, e' pertanto indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinche' possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalita' di adempimento suggerite da questo Ministero. Il Ministro: BODRATO