IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone interventi urgenti sul  territorio  nazionale  per  rimuovere
incombenti  pericoli  per  la pubblica incolumita' dovuti a movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;
  Visto il verbale di sopralluogo  eseguito  il  14  marzo  1991  dal
Gruppo  nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si
evince uno stato di pericolo incombente  nella  localita'  Rocche  di
Zavatto sulla s.p. di Val Bormida nel comune di Vesime;
  Vista  la nota n. 102 datata 8 gennaio 1992 della provincia di Asti
con  la  quale  si  sollecita  un  contributo  di  L.   5.000.000.000
comprendente  uno stralcio del secondo lotto, pari a L. 1.494.016.806
per  la  realizzazione   di   una   galleria   paramassi   necessaria
all'eliminazione  del  pericolo  incombente causato dall'instabilita'
del versante che sovrasta la localita' Rocche di Zavatto, nel  comune
di Vesime;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo sollecito
intervento   teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato  pericolo
incombente, valutato in lire 800 milioni;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi di cui in premessa e' assegnata alla provincia
di Asti la somma di L. 800.000.000.