IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone interventi urgenti sul  territorio  nazionale  per  rimuovere
incombenti  pericoli  per  la pubblica incolumita' dovuti a movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;
  Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 18  novembre  1989  dal
Gruppo  nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si
evince uno stato di  pericolo  incombente  in  localita'  Roccaforte,
Porra'-Furiano, Vallone Valle, Schiena e nel centro urbano del comune
di San Fratello;
  Vista  la  nota  n.  1116  datata 7 febbraio 1992 del comune di San
Fratello con la quale oltre ad evidenziare, in generale, la  gravita'
dei  dissesti  idrogeologici  in  atto  e i conseguenti provvedimenti
adottati, trasmette, in forma  prioritaria,  una  relazione  tecnico-
economica,  per  il  risanamento  della  localita'  Schiena e Vallone
Valle, per L. 2.100.000.000 quale stralcio del progetto  generale  di
L. 20.000.000.000;
  Considerato  che  dal quadro economico della relazione sopra citata
va decurtata la somma indicata per la revisione prezzi;
  Ravvisata la necessita' di consentire il primo intervento teso alla
eliminazione del piu' immediato pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di San
Fratello la somma di L. 2.000.000.000.