IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile; Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 18 novembre 1989 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si evince uno stato di pericolo incombente in localita' Roccaforte, Porra'-Furiano, Vallone Valle, Schiena e nel centro urbano del comune di San Fratello; Vista la nota n. 1116 datata 7 febbraio 1992 del comune di San Fratello con la quale oltre ad evidenziare, in generale, la gravita' dei dissesti idrogeologici in atto e i conseguenti provvedimenti adottati, trasmette, in forma prioritaria, una relazione tecnico- economica, per il risanamento della localita' Schiena e Vallone Valle, per L. 2.100.000.000 quale stralcio del progetto generale di L. 20.000.000.000; Considerato che dal quadro economico della relazione sopra citata va decurtata la somma indicata per la revisione prezzi; Ravvisata la necessita' di consentire il primo intervento teso alla eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di San Fratello la somma di L. 2.000.000.000.