IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite  massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  825006  in  data  7  gennaio 1992,
concernente l'emissione di certificati  di  credito  del  Tesoro  con
opzione  di  rimborso  anticipato  (CTO),  al  portatore, al tasso di
interesse annuo del 12%, fino all'importo massimo  di  nominali  lire
2.000  miliardi,  della  durata di sei anni, con godimento 20 gennaio
1992, al prezzo fisso di  L.  98,50%  interamente  assegnati  con  il
sistema dell'asta marginale riferita al "diritto di sottoscrizione";
  Visto  il proprio decreto n. 825111 del 5 febbraio 1992 concernente
la riapertura della sottoscrizione relativa ai  suddetti  certificati
di  credito  del  Tesoro  (CTO) per l'importo di lire 2.000 miliardi,
interamente assegnato;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  un'ulteriore  riapertura delle sottoscrizioni relative alla
cennata emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  con  opzione  (CTO), con godimento 20 gennaio 1992, di cui al
decreto ministeriale del 7 gennaio 1992 citato nelle premesse, per un
ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.