IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni leg- islative concernente l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924; Visto il comma 7- bis dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale e' stato stabilito che con decorrenza 1 gennaio 1992 e' esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1991 con il quale sono state determinate le sostanze da impiegare per la denaturazione dello spirito (alcole etilico) destinato alla produzione delle profumerie alcoliche e dei prodotti cosmetici al fine della esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine; Ritenuta la necessita' di modificare il predetto decreto 11 ottobre 1991 per consentire una maggiore flessibilita' operativa all'impiego delle predette sostanze; Decreta: Art. 1. Le denaturazioni previste nel comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 1991 possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero delle finanze da rilasciare su motivata istanza della ditta interessata, anche secondo correlazioni diverse da quelle specificate nel comma 2 dello stesso art. 1.