IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni  leg-
islative   concernente  l'imposta  di  fabbricazione  sugli  spiriti,
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;
  Visto il comma 7- bis dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, con il quale e' stato stabilito che con  decorrenza  1  gennaio
1992  e'  esente  da  imposta di fabbricazione e dalla corrispondente
sovrimposta di confine  lo  spirito  (alcole  etilico)  denaturato  e
destinato   ad   essere  impiegato  nella  produzione  di  profumerie
alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11
ottobre 1986, n. 713;
  Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1991  con  il  quale  sono
state determinate le sostanze da impiegare per la denaturazione dello
spirito  (alcole  etilico) destinato alla produzione delle profumerie
alcoliche  e  dei  prodotti  cosmetici  al   fine   della   esenzione
dall'imposta  di  fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di
confine;
  Ritenuta la necessita' di modificare il predetto decreto 11 ottobre
1991 per consentire una maggiore flessibilita' operativa  all'impiego
delle predette sostanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  denaturazioni  previste  nel  comma  1  dell'art. 1 del decreto
ministeriale  11  ottobre  1991  possono  essere  utilizzate,  previa
autorizzazione  del Ministero delle finanze da rilasciare su motivata
istanza della ditta interessata, anche secondo  correlazioni  diverse
da quelle specificate nel comma 2 dello stesso art. 1.