IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della
legge  22  dicembre  1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di  indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel
quadro  generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,   anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi  da  destinarsi  a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo   1981,   n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'  disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in ECU (certificati del Tesoro in  Euroscudi),  di  seguito  indicati
come  i  "Certificati", al tasso d'interesse del 10,20% annuo lordo e
al prezzo fisso di emissione di 100 ECU  per  ogni  100  di  capitale
nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il
prestito  ha  la  durata di cinque anni con inizio il 23 marzo 1992 e
scadenza il 23 marzo 1997.
  L'assegnazione dei certificati avviene  con  il  sistema  dell'asta
marginale  riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di
sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione  di  prezzo  rispetto  a
quello   di   emissione   indicato   nel  precedente  comma,  che  il
sottoscrittore  dichiara  nella  richiesta  di  essere   disposto   a
corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei  certificati.  Le
richieste  che  dovessero  risultare  accolte   sono   vincolanti   e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.