IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  7 febbraio 1992, n. 140, in particolare l'art. 1,
comma 1, che prevede interventi per  la  realizzazione  di  opere  di
rilevanza nazionale nel settore della irrigazione;
  Ritenuto   che  per  il  finanziamento  delle  tipologie  di  opere
ricadenti nell'ambito normativo del sopracitato art. 1  il  Ministero
dell'agricoltura,  sentite  le  regioni  interessate  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, puo' autorizzare i consorzi di bonifica
e di irrigazione, concessionari  ai  sensi  dell'art.  13  del  regio
decreto  13  febbraio  1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con
istituti di credito speciale  o  sezioni  autonome,  autorizzati,  in
correlazione  ai  limiti  d'impegno previsti per gli anni 1992 e 1993
con ammortamento a carico del bilancio dello  Stato,  rispettivamente
di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi;
  Tenuto conto che il comma 2 della stessa norma prevede l'emanazione
di un provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con  il  Ministero del tesoro per stabilire le modalita', i
termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, nonche'
l'utilizzazione dei mutui;
  Ritenuto di dare esecuzione al provvedimento innanzi citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare i
consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione,  concessionari  ai  sensi
dell'art.  13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre
mutui ventennali, ai sensi del comma 1 della legge 7  febbraio  1992,
n.  140, in ragione dei limiti d'impegno previsti per gli anni 1992 e
1993 con ammortamento a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
realizzazione  degli  interventi  pubblici di rilevanza nazionale nel
settore della irrigazione.