IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140, in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione; Ritenuto che per il finanziamento delle tipologie di opere ricadenti nell'ambito normativo del sopracitato art. 1 il Ministero dell'agricoltura, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome, autorizzati, in correlazione ai limiti d'impegno previsti per gli anni 1992 e 1993 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato, rispettivamente di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi; Tenuto conto che il comma 2 della stessa norma prevede l'emanazione di un provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro per stabilire le modalita', i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, nonche' l'utilizzazione dei mutui; Ritenuto di dare esecuzione al provvedimento innanzi citato; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali, ai sensi del comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, in ragione dei limiti d'impegno previsti per gli anni 1992 e 1993 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi pubblici di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione.