IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 17 dicembre 1990, n. 397 (pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  301  del  28  dicembre  1990)  recante disposizioni in
materia di collaborazione economica  e  finanziaria  fra  l'Italia  e
l'U.R.S.S.  ed in particolare l'art. 2, comma primo, della stessa che
ha dato facolta' al Ministro del tesoro, di concerto con  i  Ministri
degli  affari  esteri e del commercio con l'estero, di autorizzare le
aziende e gli  istituti  di  credito,  che  ne  facciano  domanda,  a
concedere  al  Governo  dell'U.R.S.S.  o  alla Banca per le relazioni
economiche con l'estero dell'U.R.S.S.: "Vneshekonombank" -  anche  in
deroga  a  disposizioni  legislative o statutarie, singolarmente o in
consorzio con banche ed enti nazionali - crediti finanziari  fino  ad
un  importo  massimo  in  linea  capitale  di  2.200 miliardi di lire
italiane, alle condizioni stabilite nell'accordo bilaterale  previsto
dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 397/1990 citata;
  Visto  lo scambio di note e relativi allegati effettuato a Roma fra
l'Italia  e  l'U.R.S.S.  in  data  12  gennaio  1991  concernente  la
concessione,  da parte di aziende ed istituti di credito italiani, di
crediti finanziari a favore  del  Governo  dell'U.R.S.S.  tramite  la
Vneshekonombank  agente  per  conto  del  Governo  stesso, fino ad un
ammontare massimo in ECU equivalente  (in  linea  capitale)  a  2.200
miliardi  di  lire  italiane  da  calcolarsi al tasso di cambio medio
Lit./ECU fissato alla chiusura delle borse valori di  Milano  e  Roma
alla  data  di  entrata  in vigore della legge n. 397/1990 anzidetta,
cosi' ripartiti:
    a) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.000 miliardi
di lire italiane rimborsabili in  quattro  semestralita'  di  cui  la
prima con scadenza il 1 luglio 1994;
    b) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.200 miliardi
di  lire  italiane  rimborsabili in sei semestralita' di cui la prima
con scadenza anch'essa il 1 luglio 1994;
  Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma  dell'art.
1  della  richiamata  legge n. 397/1990 ed espressamente previsto nel
predetto scambio  di  note,  i  cennati  crediti  sono  assistiti  da
garanzia  dello  Stato  per  il  totale  rimborso  del capitale e per
l'intero pagamento degli interessi;
  Visto che l'art. 3, primo comma, della piu' volte citata  legge  n.
397/1990,  demanda  al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio
decreto, alla definizione dei criteri  e  modalita'  attuativi  della
garanzia statale anzidetta;
  Visto  il proprio decreto ministeriale n. 344358 del 26 aprile 1991
con il quale sono stati fissati i criteri e  le  modalita'  attuative
della suindicata garanzia statale;
  Atteso  che  in  conseguenza  della  mutata  situazione politica di
recente intervenuta in U.R.S.S.  e'  venuto  a  cessare  il  soggetto
giuridico   "debitore":   l'Unione   delle   Repubbliche   Socialiste
Sovietiche;
  Visto  lo  scambio  di  note italo-russo del 29 gennaio 1992 con il
quale viene espressamente stabilito  che  la  Vnesheconombank  o  suo
legale  successore assume la qualita' di debitore dei cennati crediti
finanziari;
  Ravvisata, in conseguenza, la necessita' di modificare  il  decreto
ministeriale  del 26 aprile 1991 per adeguarlo al predetto scambio di
note del 29 gennaio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attuazione dello scambio di note italo-russo ogni riferimento al
"Governo dell'U.R.S.S." quale debitore delle linee di credito di  cui
ai  punti  2 e 3 dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio
1991, e' sostituito con: "Vnesheconombank o suo legale successore".