IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 17 dicembre 1990, n. 397 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1990) recante disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria fra l'Italia e l'U.R.S.S. ed in particolare l'art. 2, comma primo, della stessa che ha dato facolta' al Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, di autorizzare le aziende e gli istituti di credito, che ne facciano domanda, a concedere al Governo dell'U.R.S.S. o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'U.R.S.S.: "Vneshekonombank" - anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali - crediti finanziari fino ad un importo massimo in linea capitale di 2.200 miliardi di lire italiane, alle condizioni stabilite nell'accordo bilaterale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 397/1990 citata; Visto lo scambio di note e relativi allegati effettuato a Roma fra l'Italia e l'U.R.S.S. in data 12 gennaio 1991 concernente la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito italiani, di crediti finanziari a favore del Governo dell'U.R.S.S. tramite la Vneshekonombank agente per conto del Governo stesso, fino ad un ammontare massimo in ECU equivalente (in linea capitale) a 2.200 miliardi di lire italiane da calcolarsi al tasso di cambio medio Lit./ECU fissato alla chiusura delle borse valori di Milano e Roma alla data di entrata in vigore della legge n. 397/1990 anzidetta, cosi' ripartiti: a) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.000 miliardi di lire italiane rimborsabili in quattro semestralita' di cui la prima con scadenza il 1 luglio 1994; b) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.200 miliardi di lire italiane rimborsabili in sei semestralita' di cui la prima con scadenza anch'essa il 1 luglio 1994; Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 397/1990 ed espressamente previsto nel predetto scambio di note, i cennati crediti sono assistiti da garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi; Visto che l'art. 3, primo comma, della piu' volte citata legge n. 397/1990, demanda al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, alla definizione dei criteri e modalita' attuativi della garanzia statale anzidetta; Visto il proprio decreto ministeriale n. 344358 del 26 aprile 1991 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalita' attuative della suindicata garanzia statale; Atteso che in conseguenza della mutata situazione politica di recente intervenuta in U.R.S.S. e' venuto a cessare il soggetto giuridico "debitore": l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; Visto lo scambio di note italo-russo del 29 gennaio 1992 con il quale viene espressamente stabilito che la Vnesheconombank o suo legale successore assume la qualita' di debitore dei cennati crediti finanziari; Ravvisata, in conseguenza, la necessita' di modificare il decreto ministeriale del 26 aprile 1991 per adeguarlo al predetto scambio di note del 29 gennaio 1992; Decreta: Art. 1. In attuazione dello scambio di note italo-russo ogni riferimento al "Governo dell'U.R.S.S." quale debitore delle linee di credito di cui ai punti 2 e 3 dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio 1991, e' sostituito con: "Vnesheconombank o suo legale successore".