IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e  successive  modificazioni,
concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi
e dalla brucellosi;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  15 luglio 1982, concernente norme
per la profilassi della leucosi  bovina  enzootica  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il pi-
ano  nazionale  per  il controllo ed il risanamento degli allevamenti
bovini dalla  leucosi  bovina  enzootica  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante
modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 21 settembre  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1987;
  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 77/391/CEE del 17 maggio 1977
che instaura  un'azione  della  Comunita'  per  l'eradicazione  della
brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977
che  stabilisce  i  criteri  comunitari  per  i  piani  nazionali  di
accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e
della leucosi enzootica dei bovini;
  Considerata la necessita' di armonizzare la normativa nazionale sul
controllo  e  la  profilassi  della leucosi bovina enzootica a quella
della Comunita' anche al fine della realizzazione del libero  scambio
di animali tra i Paesi membri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  10  dell'ordinanza  ministeriale  15 luglio 1982 e l'ultimo
comma dell'art.  14  del  decreto  ministeriale  21  settembre  1985,
modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n.
432, sono abrogati.