IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente le cose immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnografico; Vista la legge 20 novembre 1971, n. 1062, concernente le norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte; Vista la legge 1 marzo 1975, n. 44, concernente le misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti devoluti al Ministero concernenti la sicurezza del patrimonio culturale e la vigilanza sugli enti, istituti e associazioni, nonche' la promozione delle iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico, artistico e ambientale ex art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, si rende utile l'impiego di personale specializzato; Considerati l'alta specializzazione e il notevolissimo patrimonio informatico acquisiti in ventuno anni di attivita' nel settore dai carabinieri per la tutela del patrimonio artistico che gia' operano alle dipendenze funzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali; Considerata l'opportunita' di definire in modo piu' sistematico i collegamenti funzionali tra il Comando carabinieri tutela patrimonio artistico e il Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso una precisa individuazione dei compiti e delle attivita'; Decreta: Art. 1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.).