IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Vista la legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  concernente  le  cose
immobili  e  mobili  che  presentano  interesse  storico,  artistico,
archeologico o etnografico;
  Vista la legge 20 novembre 1971,  n.  1062,  concernente  le  norme
penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte;
  Vista  la  legge 1 marzo 1975, n. 44, concernente le misure intese
alla protezione del  patrimonio  archeologico,  artistico  e  storico
nazionale;
  Vista  la  legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale;
  Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti devoluti  al  Ministero
concernenti  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale e la vigilanza
sugli enti, istituti e  associazioni,  nonche'  la  promozione  delle
iniziative  necessarie  per  la  protezione  del  patrimonio storico,
artistico e ambientale ex art. 2 del decreto-legge 14 dicembre  1974,
n. 657, si rende utile l'impiego di personale specializzato;
  Considerati  l'alta  specializzazione e il notevolissimo patrimonio
informatico acquisiti in ventuno anni di attivita'  nel  settore  dai
carabinieri  per  la tutela del patrimonio artistico che gia' operano
alle dipendenze funzionali del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali;
  Considerata  l'opportunita'  di definire in modo piu' sistematico i
collegamenti funzionali tra il Comando carabinieri tutela  patrimonio
artistico e il Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso
una precisa individuazione dei compiti e delle attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Presso  il Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito
il  Comando  carabinieri  per  la  tutela  del  patrimonio  artistico
(T.P.A.).