IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991;
  Vista  la  legge  30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica;
  Visto il disposto di cui all'art. 12 della citata legge n. 412/1991
che prevede che, a  partire  dal  1  gennaio  1992,  ai  fini  della
concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovra'
farsi  riferimento  al limite di reddito individuale stabilito per la
pensione sociale da parte dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;
  Vista  la  legge  31  dicembre 1991, n. 429, recante nuove norme in
materia di indennita' di  accompagnamento  ai  ciechi  civili  ed  ai
pluriminorati che, all'art. 1 dispone che con decorrenza dal 1 marzo
1991  l'indennita'  di  accompagnamento  spettante  ai  ciechi civili
assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita'  di  assistenza
ed  accompagnamento  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettera A), della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2 della citata legge n.  429/1991  che  stabilisce  il
diritto  delle  persone  affette da piu' minorazioni di percepire una
indennita' cumulativa pari alla somma delle  indennita'  attribuibili
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
  Vista  la  circolare  n.  28  del  30  gennaio  1992  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1, terzo capoverso, del  decreto  ministeriale  20  dicembre
1991, e' sostitutito dal seguente:
   L. 4.264.050 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante
ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di
frequenza spettante ai minori invalidi civili.