IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica; Visto il disposto di cui all'art. 12 della citata legge n. 412/1991 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 1992, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovra' farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante nuove norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1 dispone che con decorrenza dal 1 marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da piu' minorazioni di percepire una indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; Vista la circolare n. 28 del 30 gennaio 1992 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. L'art. 1, terzo capoverso, del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, e' sostitutito dal seguente: L. 4.264.050 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili.