IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 22 ottobre 1990 e 7 novembre 1991 presentate dalle "Compagnie riunite di assicurazione societa' per azioni - C.R.A.", con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 120255 del 15 gennaio 1991 e n. 220419 del 6 febbraio 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalle "Compagnie riunite di assicurazione societa' per azioni - C.R.A.", con sede in Torino: 1) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1); 3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000; 4) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4); 6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 4) allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 1.000.000; 7) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 4); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7); 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 7) allorquando il premio inizialmente corrisposto sia superiore a L. 700.000. Le tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui ai precedenti punti di approvazione sostituiscono le analoghe gia' approvate; 10) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescenti annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione; 11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 10); 12) assicurazione temporanea per il caso di morte "garanzia di famiglia-beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione; 13) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 12); 14) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione; 15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14); 16) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16); 18) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 1 M-F/OV riv - assicurazione a vita intera a premi unici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 1992 Il Ministro: BODRATO