IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in  data  22  ottobre  1990  e  7 novembre 1991
presentate dalle "Compagnie riunite  di  assicurazione  societa'  per
azioni   -   C.R.A.",   con   sede  in  Torino,  intese  ad  ottenere
l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  di
condizioni  speciali  di polizza, di cui alcune in sostituzione delle
analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere n. 120255 del 15 gennaio 1991 e n.  220419  del  6
febbraio  1992  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni speciali di polizza presentate dalle "Compagnie riunite di
assicurazione societa' per azioni - C.R.A.", con sede in Torino:
   1) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  1)  allorquando  il  premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 5.000.000;
   4) tariffe di  assicurazione  a  termine  fisso,  a  premio  annuo
costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 4);
   6)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di
cui al precedente punto 4)  allorquando  il  premio  corrisposto  sia
superiore a L. 1.000.000;
   7)  tariffe  di  assicurazione  a  termine  fisso,  a premio annuo
rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di  premio
adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 4);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
   9)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione a termine  fisso  di
cui  al  precedente  punto  7)  allorquando  il  premio  inizialmente
corrisposto sia superiore a L. 700.000.
  Le tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni  di  polizza
di  cui ai precedenti punti di approvazione sostituiscono le analoghe
gia' approvate;
   10) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
premio  ed  a  capitale  crescenti  annualmente  del  5% dell'importo
raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;
   11) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 10);
   12)  assicurazione  temporanea  per  il caso di morte "garanzia di
famiglia-beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione;
   13) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 12);
   14)  tariffa  di  assicurazione  per  il  caso di morte del debito
residuo di rate temporanee certe, a premio annuo  costante  limitato,
comprese le condizioni di applicazione;
   15)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 14);
   16) tariffa di assicurazione per  il  caso  di  morte  del  debito
residuo  di  rate  temporanee  certe,  a  premio  unico,  comprese le
condizioni di applicazione;
   17) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 16);
   18)  condizioni  speciali  di polizza, da applicare alla tariffa 1
M-F/OV riv - assicurazione a vita intera a premi unici.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 marzo 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO