Con decreto ministeriale 8 febbraio 1992 la riscossione del carico
tributario  di  L. 128.265.151 dovuto dalla societa' R.A.S.A. Realtur
S.p.a., con sede in  Manfredonia,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.  46,  per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Foggia nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  27  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico   tributario   di   L.   4.351.280.973,  dovuto  dalla  S.p.a.
Mobilificio Santa Lucia, con sede in Prata  di  Pordenone,  e'  stata
sospesa  ai  sensi  del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto
dall'art.  4  della  legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di
dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.  L'intendenza
di  finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinera'
l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 introdotto dal
medesimo art. 4 della  legge  n.    46.  Il  concessionario,  in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale,
comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per  la
eventuale  parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti
esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo  decreto  ove
vengano  a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  27  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  di  IVA  ed  accessori di L. 7.216.106, dovuto dalla societa'
S.a.s. Bassi autotrasporti  di  Ottavio  Bassi  &  C.,  con  sede  in
Casnate,  e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza di finanza  di  Como  nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli interessi ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario,
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere   sui   beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea  garanzia  anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione  sara'  revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con decreto ministeriale  27  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  tributario  di  L.  1.412.523.000,  dovuto dalla S.p.a. Manni
siderurgica di Verona, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso. L'intendenza  di  finanza  di  Verona  nel  provvedimento  di
esecuzione   determinera'   l'ammontare   degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.
Il concessionario, in via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili e strumentali della
sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare  idonea
garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte del credito
erariale non tutelato dai predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione
sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  27  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  tributario  di  L. 53.134.832, dovuto dalla S.n.c. Agropan di
Chiarucci M e C., con sede in Cisterna di Latina, e' stata sospesa ai
sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Latina nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  27  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  di  IVA  ed  accessori  di L. 93.966.153, dovuto dalla S.p.a.
Manifattura del Circeo di Latina,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del
terzultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto  dall'art.  4  della
legge  28  febbraio  1980,  n.  46,  per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Latina nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale  27  febbraio  1992  la  riscossione  del
carico  tributario  di L. 91.962.736, dovuto dal sig. Facchini Nicola
di Bari, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46,  per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il  concessionario,
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili   e   strumentali   del   sopramenzionato
contribuente,  il  quale,  comunque,  dovra' prestare idonea garanzia
anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.