Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti 1. Come e' noto l'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, ha previsto, a favore delle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato entro il limite di impegno di lire 40 miliardi per l'anno 1992 per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passivita' onerose a breve. 1.1. E' stato altresi' previsto che i mutui a tasso agevolato possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci e che nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale e' elevata al 200%. 1.2. E' stato inoltre previsto che il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui sopra non puo' superare il 10% secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 1.3. In attuazione di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 2 della sopracitata legge, e' stato emanato il relativo decreto ministeriale con la fissazione dei criteri e delle modalita' corre- late, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 in data odierna. 2. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla sopracitata legge, mentre si richiama la circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto successivo, n. 185, in ordine a quanto in essa disposto circa i requisiti di ammissibilita', la procedura di erogazione del concorso statale negli interessi, e gli interventi di monitoraggio si dispone, in particolare che: a) l'ammissibilita' al contributo e' subordinata al consolidamento dei debiti sussistenti alla data del 31 dicembre 1991; b) al fine di massimizzare quanto piu' possibile l'efficacia delle risorse disponibili il mutuo a tasso agevolato deve essere previsto per un ammontare tale da determinare, in concorso con l'aumento di capitale ad esso connesso, una riduzione del debito a breve verso gli istituti bancari e finanziari in essere alla data del 31 dicembre 1991 sino al 20% dei ricavi netti, ivi inclusi i premi AIMA, realizzati nel 1991 (riga 160 del quadro 2 del Mod. 885); c) il rapporto tra mezzi propri ed indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attivita' immobilizzate nette deve risultare, successivamente al programma di ristrutturazione, superiore a 1. 3. A parziale modifica di quanto previsto nella circolare n. 262 del 5 agosto 1991, si stabilisce che l'organismo richiedente l'agevolazione legislativa puo' essere ammesso a contributo a condizione che: l'utile operativo desumibile dal modello 885 per i consuntivi degli ultimi due esercizi ed i preventivi dei tre successivi non sia inferiore al 3% dei ricavi netti ivi inclusi i premi AIMA. Nel caso in cui la cooperativa determini la remunerazione del prodotto o dei servizi conferiti dai soci sulla base della differenza tra costi e ricavi, i bilanci approvati ed attesi dovranno presentarsi in pareggio; il fatturato previsto per gli anni 1992, 1993 e 1994 non sia inferiore a quello registrato nel 1991; sia stata definita con primario istituto di credito una specifica promessa di mutuo vincolato alle finalita' per le quali si chiede il sostegno pubblico revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo statale. 4. Per l'ammissione alla agevolazione creditizia viene riconosciuto carattere di priorita': a) alla sussistenza del miglior rapporto tra l'ammontare del mutuo sul quale e' parametrato il concorso statale negli interessi e l'aumento di capitale versato dai soci; b) alle domande degli organismi cooperativi i cui procedimenti amministrativi per la concessione delle agevolazioni contributive a valere sui fondi della legge n. 752/1986 risultavano in avanzata fase istruttoria alla data del 31 dicembre 1991. 5. Si richiamano le istruzioni diramate con la circolare n. 267 del 5 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1991, per quanto riguarda la specifica dichiarazione dei sindaci o della societa' di revisione, nonche' le nuove norme recate dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di societa' cooper- ative ed in particolare l'art. 15, comma 2, riguardante la certificazione del bilancio annuale. 6. La domanda di richiesta di agevolazione, a valere sul limite di impegno di lire 40 miliardi, dovra' pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII, entro e non oltre il 15 aprile 1992. 6.1. Alla domanda, firmata dal legale rappresentante, dovranno essere allegati in duplice copia: 1) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile; 2) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante; 3) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative; 4) lo schema normalizzato (885) e schede anagrafiche; 5) il progetto di bilancio dell'esercizio 1991 redatto dal consiglio di amministrazione per la presentazione all'approvazione dell'assemblea accompagnato dalla relazione degli amministratori e dalla specifica dichiarazione di cui al precedente punto 5; 6) certificazioni delle passivita' rilasciate dagli istituti bancari e finanziari al 31 dicembre 1991; 7) delibera dell'assemblea relativa all'impegno dei soci all'aumento del capitale sociale; 8) impegno di un primario istituto di credito alla concessione di un mutuo vincolato alle finalita' per le quali si chiede il sostegno pubblico revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo statale. 6.2. Non saranno prese in considerazione le domande degli organismi cooperativi che hanno chiesto ed ottenuto il risanamento finanziario a valere sugli stanziamenti della legge 8 novembre 1986, n. 752 e della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della precedente n. 87 del 9 aprile 1990. 6.3. Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi cooperativi interessati alla agevolazione creditizia in oggetto sull'obbligo di compilare lo schema normalizzato (Mod. 885) e la scheda anagrafica in ogni loro parte con la massima cura e diligenza, al fine di rendere agevole e spedito il procedimento di esame delle domande, facendo presente che la non corretta e puntuale compilazione della suddetta modulistica comportera' per i richiedenti lo slittamento dei termini della relativa istruttoria amministrativa, mentre la presentazione su modelli non conformi a quelli previsti e' condizione di irricevibilita', qualora gli stessi organismi interessati non provvedano di propria iniziativa alla regolarizzazione entro 20 giorni dalla data di scadenza di cui al precedente punto 6. * * * Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati per rendere, con ogni sollecitudine, concrete ed operanti le disposizioni di cui all'art. 2 della richiamata legge 7 febbraio 1992, n. 140. Il Ministro: GORIA