IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
finanziamento   degli   interventi   finalizzati   al   miglioramento
qualitativo  ed  alla  prevenzione  dell'inquinamento  delle  risorse
idriche destinate all'approvvigionamento potabile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto  con  i  Ministri
del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  della  marina
mercantile; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le regioni, interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai
sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  in  conformita'  agli
indirizzi dell'autorita' di bacino, nel caso  di  bacini  di  rilievo
nazionale, e sulla base  delle  proposte  delle  province,  adottano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con i contenuti e le  procedure  di
cui all'articolo 2, un piano  di  intervento  urgente.  Il  piano  e'
finanziato mediante fondi a carico del bilancio dello Stato,  risorse
proprie delle regioni e degli enti locali e con i proventi  derivanti
dall'applicazione delle tariffe dei servizi di acquedotto,  fognatura
e depurazione. Le regioni sono pertanto autorizzate: 
    a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di  lire  20  miliardi
per ciascuna regione, i fondi  statali  con  destinazione  vincolata,
gia' trasferiti alle regioni, ed  in  particolare  i  fondi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71,  recante  misure
urgenti  per  il  miglioramento  qualitativo  e  per  la  prevenzione
dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione
a quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2-quater,  del  medesimo
decreto, con esclusione del Fondo nazionale  trasporti  e  del  Fondo
sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono
quindi contestualmente  ridotte  per  l'ammontare  dell'utilizzo  del
limite massimo; 
    b) ad utilizzare le disponibilita' relative agli anni 1992 e 1993
per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,  nel  limite
massimo del cinquanta per cento delle quote destinate, sulla base  di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1' marzo 1991, relativo agli  anni  1992  e  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991,  alla  realizzazione  di
interventi   nei   rispettivi   bacini   regionali   e   in    quelli
interregionali, previe relative intese tra  le  regioni  interessate;
nei bacini di rilievo nazionale, le autorita' di bacino,  nel  limite
massimo predetto, individuano gli interventi  da  finanziare  con  le
disponibilita' di cui al citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, che si intendono  quindi  contestualmente  ridotte  per
l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; 
    c) ad utilizzare, fino al limite massimo del cinquanta per cento,
le risorse previste a  favore  di  ciascuna  regione,  per  gli  anni
1991-1993,  in  relazione  al  programma  triennale  per  la   tutela
ambientale, nei limiti delle disponibilita' derivanti dalla legge  28
agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge  13  giugno  1989,  n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.  283,  e
nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge
citati. Le predette  autorizzazioni  di  spesa  si  intendono  quindi
contestualmente ridotte  per  l'ammontare  dell'utilizzo  del  limite
massimo; 
    d) a definire le quote di mutuo che gli enti  locali  ed  i  loro
consorzi,  nonche'  gli  enti  gestori  di   servizi   idrici,   sono
autorizzati a contrarre con istituti  di  credito  speciale,  sezioni
autonome  autorizzate,   nonche'   con   la   Banca   europea   degli
investimenti. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui e'
a carico degli enti interessati che a tal  fine  garantiscono  idonea
copertura vincolando i necessari proventi tariffari. Gli enti, o loro
consorzi, titolari di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione
hanno autonoma facolta'  di  prestare  garanzia  verso  gli  istituti
finanziatori  per   il   periodo   di   realizzazione   delle   opere
impiantistiche. La garanzia e' prestata previa approvazione di un pi-
ano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto  o
gruppi di progetti e con la previsione del diritto di  rivalsa  sulle
maggiorazioni di canoni e tariffe. A tali  fini  la  tariffa  per  il
servizio  di  depurazione  e'  dovuta,  quale   contributo   per   il
conseguimento degli obiettivi di risanamento  degli  scarichi,  dagli
utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso  in  cui  la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di  depurazione  o
questi siano temporaneamente inattivi; 
    e) a definire con norme di attuazione del piano degli interventi,
forme e modi per il controllo sull'esecuzione  e  la  gestione  delle
opere impiantistiche, verificando  la  congruita'  delle  tariffe  in
relazione alle prestazioni dei servizi. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera g), la regione Lombardia e' altresi' autorizzata,  secondo
le procedure previste dal piano approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988,  n.  363,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199  del  25  agosto
1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche  in  valuta  estera,
fino al limite di lire  500  miliardi,  per  i  quali  e'  estesa  la
garanzia primaria dello Stato, escluso  il  rischio  di  cambio,  con
diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La  restituzione  delle
somme e' assicurata attraverso  un  piano  finanziario  definito,  in
relazione a ciascun progetto o  gruppi  di  progetti,  dalla  regione
d'intesa con i soggetti gestori dei servizi anche in attuazione delle
disposizioni e criteri fissati nel presente articolo. 
  3. I finanziamenti  previsti,  in  qualsiasi  forma,  dal  presente
decreto non possono essere destinati allo studio, alla  progettazione
ed alla realizzazione di invasi di altezza superiore ai 10 metri.