IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  la
rivalutazione a fini perequativi delle  pensioni  erogate  dai  Fondi
speciali  di  previdenza   gestiti   dall'I.N.P.S.,   in   attuazione
dell'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990,  n.
409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,  n.
59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il 
personale  dipendente  dall'E.N.E.L.  e  dalle   aziende   elettriche
private, per il personale addetto ai pubblici servizi  di  trasporto,
er il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e  per
                        il personale di volo. 
 
  1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza  per  il  personale
dipendente dall'E.N.E.L. e  dalle  aziende  elettriche  private,  del
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici  servizi  di
trasporto, del Fondo di previdenza  per  il  personale  addetto  alle
gestioni delle imposte di consumo, del Fondo  di  previdenza  per  il
personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al  1'  gennaio
1988, sono aumentate, con effetto dal  1'  gennaio  1991,  in  misura
corrispondente  alla  differenza  tra   l'importo   del   trattamento
pensionistico  all'atto  della  prima  liquidazione,  rivalutato  per
effetto della variazione dell'indice  annuo  del  costo  della  vita,
calcolato  dall'I.S.T.A.T.  ai  fini   della   scala   mobile   delle
retribuzioni dei lavoratori  dipendenti,  tra  l'anno  di  decorrenza
della pensione e l'anno 1990, e l'importo  dello  stesso  trattamento
spettante alla data  del  1'  gennaio  1991  comprensivo  dell'intero
computo  dell'ammontare  dei  miglioramenti  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 2- bis del decreto-legge  22  dicembre  1990,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. 
  2. Gli aumenti di cui al  comma  1  sono  attribuiti  nelle  misure
percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  22
dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1991, n. 59. 
  3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
dipendente dall'E.N.E.L. e  dalle  aziende  elettriche  private,  del
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici  servizi  di
trasporto, del Fondo di  previdenza  per  il  personale  di  volo  e'
attribuito, se piu' favorevole, un aumento mensile, per ogni anno  di
anzianita'  contributiva  effettiva  e  figurativa   alla   data   di
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  pari  a   lire   1.000,
aumentate di lire 140 per ogni anno di piu' remota  decorrenza  della
pensione rispetto all'anno 1987, con il  limite  dell'anno  1975  per
l'anno di piu' remota decorenza delle pensioni a carico del Fondo  di
previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle  aziende
elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di  piu'
remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per
il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 
  4.   Gli   aumenti   dei   trattamenti   pensionistici,   derivanti
dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3,  sono  corrisposti,   con
decorrenza dal 1' gennaio di ciascun anno del quadriennio  1991-1994,
in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100  per  cento  del
loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui  al  comma  5  da
corrispondersi per intero dal 1' gennaio 1991. 
  5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
puo' in  ogni  caso  derivare  un  aumento  complessivo  mensile  dei
trattamenti  pensionistici  computati  a  calcolo  per   un   importo
inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000. 
  6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale
addetto  alle  gestioni  delle  imposte  di  consumo,  liquidate  con
decorrenza anteriore al 1' gennaio 1958, l'aumento minimo mensile  di
cui al comma 5 e' stabilito nella misura pari a lire 50.000.