IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto  l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai  sensi
dell'art.  8  della citata legge n. 281/70, e' integrato dell'importo
occorrente per assicurare una consistenza del  fondo  stesso  pari  a
lire  6.300  miliardi  per l'anno 1991 e che lo stesso e' comprensivo
delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989,
n. 40 e viene ripartito ed erogato con le modalita' ed i  criteri  di
cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89;
  Visto  il  comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale
prevede che il fondo viene ripartito con  decreto  del  Ministro  del
tesoro  in  proporzione  delle quote attribuite a ciascuna regione al
medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle
somme a carico delle regioni ai sensi  dell'art.  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;
  Visto  l'art.  17,  comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,  n.
38,  il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno
1990 - determinato ai sensi del precedente  comma  2  in  lire  6.000
miliardi  -  viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi,
con le modalita' ed i criteri di cui al comma  3  dell'art.  1  della
legge  1  febbraio  1989, n. 40 e quanto a lire 1.000 miliardi con i
criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano;
  Tenuto  conto  che  la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del
12-13  luglio  1990  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  17,  comma  3,  del predetto decreto-legge n. 415/89 nella
parte in cui e' previsto che il residuo importo del fondo comune 1990
viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Tenuto conto, altresi', che per effetto della sopra citata sentenza
n.  382/90  della  Corte  costituzionale,  non  si  e' reso possibile
procedere ne' alla ripartizione in favore  delle  regioni  a  statuto
ordinario del fondo comune 1990 ne' di quello relativo all'anno 1991;
  Considerato,  che  a  seguito  della  sentenza  in questione, si e'
proceduto,  per  intanto,  all'assegnazione   ed   alla   conseguente
erogazione  in  favore delle regioni a statuto ordinario di acconti a
valere sul fondo 1991 pari a complessive L. 5.568.000.000.000,  cosi'
come   evidenziato  alla  col.  5  dell'allegato  prospetto  (decreto
ministeriale n. 106312 del 25 gennaio 1991, decreto  ministeriale  n.
125295  del  5  aprile  1991,  decreto  ministeriale n. 150082 del 1
luglio 1991, decreto ministeriale n. 175737  del  9  ottobre  1991  e
decreto ministeriale n. 189054 del 20 novembre 1991, tutti registrati
alla Corte dei conti);
  Visto,  in  particolare,  il  decreto ministeriale n. 189054 del 20
novembre 1991, registrato alla Corte dei conti, con il quale e' stato
provveduto ad assumere l'impegno a carico  del  cap.  5926,  iscritto
nello  stato di previsione di questo Dicastero per l'anno finanziario
1991, dell'importo di L. 1.300.228.018.000 da assegnare alle  regioni
quale residuo fondo per l'anno 1991 e ad erogare - sempre a titolo di
fondo comune 1991 - un ulteriore acconto di lire 1.100 miliardi;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, con il quale
e' stato provveduto a ripartire l'importo di L. 1.000.000.000.000 tra
le  regioni  a  statuto ordinario quale residuo fondo comune relativo
all'anno 1990;
  Visto il decreto  ministeriale  n.  102231  del  21  gennaio  1992,
registrato  alla  Corte  dei conti, con il quale e' stato provveduto,
tra l'altro, alla ripartizione complessiva del fondo comune regionale
per l'anno 1990, rendendo possibile, quindi,  la  ripartizione  anche
del fondo comune 1991;
  Visto   l'allegato   prospetto   da  cui  risulta  la  ripartizione
dell'importo complessivo di lire 6.300 miliardi (col. 2) quale  fondo
comune  1991  in  proporzione delle quote complessivamente attribuite
alle stesse regioni per l'anno 1990, la determinazione delle quote al
netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10  aprile  1981,
n.  151  (col.  3),  cosi'  come previsto dall'art. 1, comma 3, della
legge 1 febbraio 1989, n. 40, richiamato dal predetto art. 10  della
legge n. 407/90 nonche' le somme ancora da erogare alle regioni quale
saldo del fondo comune 1991 (col. 6);
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo
comune 1991 pari a complessive lire 6.300 miliardi ed alla erogazione
in  favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo
di L. 200.228.018.000 quale saldo del  fondo  comune  regionale  alle
stesse spettanti per l'anno 1991;
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario 1992 che presenta la necessaria
disponibilita' sia in termini di residui che in termini di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'unito  prospetto  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.