IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso e' comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40 e viene ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89; Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali; Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 - determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi - viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 40 e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Tenuto conto che la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del 12-13 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/89 nella parte in cui e' previsto che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto, altresi', che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/90 della Corte costituzionale, non si e' reso possibile procedere ne' alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune 1990 ne' di quello relativo all'anno 1991; Considerato, che a seguito della sentenza in questione, si e' proceduto, per intanto, all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di acconti a valere sul fondo 1991 pari a complessive L. 5.568.000.000.000, cosi' come evidenziato alla col. 5 dell'allegato prospetto (decreto ministeriale n. 106312 del 25 gennaio 1991, decreto ministeriale n. 125295 del 5 aprile 1991, decreto ministeriale n. 150082 del 1 luglio 1991, decreto ministeriale n. 175737 del 9 ottobre 1991 e decreto ministeriale n. 189054 del 20 novembre 1991, tutti registrati alla Corte dei conti); Visto, in particolare, il decreto ministeriale n. 189054 del 20 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti, con il quale e' stato provveduto ad assumere l'impegno a carico del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione di questo Dicastero per l'anno finanziario 1991, dell'importo di L. 1.300.228.018.000 da assegnare alle regioni quale residuo fondo per l'anno 1991 e ad erogare - sempre a titolo di fondo comune 1991 - un ulteriore acconto di lire 1.100 miliardi; Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, con il quale e' stato provveduto a ripartire l'importo di L. 1.000.000.000.000 tra le regioni a statuto ordinario quale residuo fondo comune relativo all'anno 1990; Visto il decreto ministeriale n. 102231 del 21 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione complessiva del fondo comune regionale per l'anno 1990, rendendo possibile, quindi, la ripartizione anche del fondo comune 1991; Visto l'allegato prospetto da cui risulta la ripartizione dell'importo complessivo di lire 6.300 miliardi (col. 2) quale fondo comune 1991 in proporzione delle quote complessivamente attribuite alle stesse regioni per l'anno 1990, la determinazione delle quote al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (col. 3), cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, richiamato dal predetto art. 10 della legge n. 407/90 nonche' le somme ancora da erogare alle regioni quale saldo del fondo comune 1991 (col. 6); Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo comune 1991 pari a complessive lire 6.300 miliardi ed alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 quale saldo del fondo comune regionale alle stesse spettanti per l'anno 1991; Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di residui che in termini di cassa; Decreta: Art. 1. E' approvato l'unito prospetto che forma parte integrante del presente decreto.