IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento
della professione di psicologo ed in particolare l'art. 2,  comma  3,
che  rimette  ad  apposito  decreto  ministeriale  la  disciplina del
tirocinio pratico annuale per i laureati in psicologia;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 15 febbraio 1991;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
21 novembre 1991;
  Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8  gennaio  1992  con  cui  e'
stata  data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dell'adozione
del presente regolamento;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  psicologo  possono  essere  ammessi  i  laureati  in
psicologia che abbiano compiuto un tirocinio  pratico  annuale  post-
lauream.
  2.  Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli
istituti di discipline psicologiche delle universita'  ovvero  presso
strutture   pubbliche  o  private  ritenute  idonee  dalle  autorita'
accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine.
  3. La pratica professionale che si articola in  due  semestri  deve
riguardare  gli  aspetti  applicativi  di  due  delle  seguenti aree:
psicologia  generale,  psicologia  clinica,  psicologia   sociale   e
psicologia dello sviluppo.
  4.  Lo  svolgimento  del tirocinio viene documentato da un apposito
attestato rilasciato dalla competente universita' che rechi il diario
di presenza giornaliera di ciascun tirocinante.
  5. Coloro  che  intendano  svolgere  il  tirocinio  pratico  presso
istituti  universitari  debbono farne domanda con l'indicazione delle
due aree scelte al rettore dell'universita' il quale sulla base delle
istanze  pervenute  e   delle   aree   prescelte   provvedera'   alla
assegnazione degli aspiranti agli istituti o ai dipartimenti, sentite
le facolta' interessate.
  6.  Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso strutture non
universitarie debbono farne domanda direttamente  all'amministrazione
degli   enti   ai   quali  tali  strutture  appartengono  comunicando
preventivamente alla rispettiva universita' l'ente prescelto.
  7. E' ammessa la successiva sostituzione con  altri  enti  previsti
dal   presente   decreto,   previa   autorizzazione  del  rettore.  I
responsabili  del  tirocinio   debbono   giornalmente   annotare   le
esercitazioni  pratiche  frequantate nonche' le eventuali assenze del
praticante. I tirocinanti che siano risultati assenti  per  qualsiasi
motivo  per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza
prescritto non  possono  accedere  agli  esami  di  Stato  ma  devono
ripetere il tirocinio pratico con l'osservanza delle stesse modalita'
sopraindicate.
  8.  Le  attestazioni  di  frequenza  controfirmate dal responsabile
della struttura universitaria o dell'ente debbono  essere  consegnate
al compimento del tirocinio alla segreteria della competente facolta'
che   le   conserva  nel  fascicolo  personale  di  ogni  interessato
rilasciando  un  unico  attestato  dal  quale   risulti   l'effettivo
svolgimento del tirocinio stesso.
  9.  I  due semestri di tirocinio avranno carattere continuativo con
inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  168/1989  istituisce  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
             - Il  comma  3  dell'art.  2  della  legge  n.  56/1989,
          istitutiva  della  professione  di psicologo, cosi' recita:
          "Sono ammessi all'esame di Stato i laureati  in  psicologia
          che siano in possesso di adeguata documentazione attestante
          l'effettuazione  di  un tirocinio pratico secondo modalita'
          stabilite  con  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione,  da emanarsi tassativamente entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La legge n. 13/1991 reca norme sulla: "Determinazione
          degli atti amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del
          decreto del Presidente della Repubblica".