IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro   del   turismo   e   dello   spettacolo,   sentite
l'amministrazione  comunale  interessata e la locale azienda autonoma
di soggiorno e turismo, la facolta' di  vietare,  nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile siano  fatti  affluire  nelle
isole;
  Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data
10 gennaio 1992, n. 15;
  Vista  la  delibera  dell'azienda  di  cura  e  soggiorno e turismo
dell'isola di Ischia e Procida (Napoli) in data 20 febbraio 1992,  n.
568;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1992,
n. 13292/Gab;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
19 febbraio 1992, n. 232;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  1 aprile 1992 al 30 settembre 1992 e' vietato l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Procida  (Napoli)  degli   autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola.