IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole; Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 10 gennaio 1992, n. 15; Vista la delibera dell'azienda di cura e soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e Procida (Napoli) in data 20 febbraio 1992, n. 568; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1992, n. 13292/Gab; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 19 febbraio 1992, n. 232; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.