IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro   del   turismo   e   dello   spettacolo,   sentite
l'amministrazione  comunale  interessata e la locale azienda autonoma
di soggiorno e turismo, la facolta' di  vietare,  nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti  parte  della  popolazione  stabile  siano   fatti   affluire
nell'isola;
  Vista  la  delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data
29 novembre 1991, n. 309;
  Visto il parere dell'associazione pro-loco dell'isola di  Ponza  in
data 13 gennaio 1992, n. 340;
  Vista  la  nota  dell'ente  provinciale per il turismo di Latina in
data 18 gennaio 1992, n. 308;
  Vista la nota della prefettura di Latina in data 13  gennaio  1992,
n. 202/Gab;
  Vista  la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data
28 gennaio 1992, n. 120;
  Ritenuto opportuno adottare i  proposti  provvedimenti  limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  15  luglio  1992  al  31  agosto  1992  e'  vietato l'afflusso
sull'isola  di  Ponza  (Latina)  degli  autoveicoli   e   motoveicoli
appartenenti a persone non residenti stabilmente nel comune di Ponza.