IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola; Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data 29 novembre 1991, n. 309; Visto il parere dell'associazione pro-loco dell'isola di Ponza in data 13 gennaio 1992, n. 340; Vista la nota dell'ente provinciale per il turismo di Latina in data 18 gennaio 1992, n. 308; Vista la nota della prefettura di Latina in data 13 gennaio 1992, n. 202/Gab; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 28 gennaio 1992, n. 120; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 15 luglio 1992 al 31 agosto 1992 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ponza (Latina) degli autoveicoli e motoveicoli appartenenti a persone non residenti stabilmente nel comune di Ponza.