La nota all'art. 1 del decreto citato  in  epigrafe,  riportata  a
pag.  9  della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita dalla
seguente:
"Nota all'art. 1:
   - Il testo dell'art.  2  del  R.D  n.  435/1911,  come  modificato
dall'art.  1  del  D.P.R.  11  agosto 1991, n. 291, e dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
   'Art. 2. - La commissione e' composta da un numero  di  magistrati
pari  a  quello  degli  uffici che si trovano allocati nel palazzo di
giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al  servizio  dell'edilizia
giudiziaria  presso il Ministero di grazia e giustizia, nonche' da un
rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori
di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale  per  le  opere
pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e
da  un  funzionario  di  cancelleria  o  di  segreteria  giudiziaria,
designato,  di  concerto,  dai  capi  degli  uffici   giudiziari.   I
magistrati   sono   designati   dai   rispettivi  capi  degli  uffici
giudiziari.
   La  commissione  e'  presieduta  dal  presidente  della  Corte  di
cassazione  o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria
e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.
   I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segreteria restano
in carica per due anni  e  non  possono  essere  confermati  che  pel
biennio successivo.
   Nelle   deliberazioni   a  parita'  di  voti  prevale  quello  del
presidente'".