IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per  l'anno  1992,  a
norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi  da  destinarsi  a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore fino all'importo
massimo di nominali lire 9.000 miliardi, della durata di sette  anni,
con  godimento  1  aprile 1992, al presso fisso di L. 96,60 per ogni
100 lire di capitale nominale.
  L'assegnazione dei certificati avviene  con  il  sistema  dell'asta
marginale  riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di
sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione  di  prezzo  rispetto  a
quello   di   emissione   indicato   nel  precedente  comma,  che  il
sottoscrittore  dichiara  nella  richiesta  di  essere   disposto   a
corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei  certificati.  Le
richieste  che  dovessero  risultare  accolte   sono   vincolanti   e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.