IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 22 luglio 1977, decreto ministeriale 31 ottobre 1982 e decreto ministeriale 26 maggio 1986; Vista la delibera adottata dal consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi in data 17 luglio 1990; Visto il parere del Comitato interministeriale dei prezzi in data 21 marzo 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di: L. 17.500 ogni ora per il professionista incaricato; L. 10.625 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo; L. 6.250 ogni ora per l'aiuto di concetto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 616/1966 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo) e' il seguente: "Art. 17. - La tariffa professionale degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabilite con decreto del Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero per l'industria e per il commercio su proposta del Consiglio nazionale dei geologi". - Il D.M. 18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971) fissa la tariffa professionale dei geologi. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1971, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 13. - Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L. 17.500 per ogni ora o frazione di ora. Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare piu' di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede e piu' di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno. Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avra' diritto inoltre ad un compenso in ragione di L. 10.625 l'ora per ogni iscritto all'albo e di L. 6.250 per ogni altro aiuto di concetto. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%".