IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  novembre  1971,  adeguato con
decreto ministeriale 22 luglio 1977, decreto ministeriale 31  ottobre
1982 e decreto ministeriale 26 maggio 1986;
  Vista  la delibera adottata dal consiglio dell'Ordine nazionale dei
geologi in data 17 luglio 1990;
  Visto il parere del Comitato interministeriale dei prezzi  in  data
21 marzo 1991;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 12 settembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  I  compensi  degli  onorari  minimi a vacazione, di cui al capo II,
art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella
misura di:
   L. 17.500 ogni ora per il professionista incaricato;
   L. 10.625 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo;
   L. 6.250 ogni ora per l'aiuto di concetto.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 17 della legge n.  616/1966  (Norme
          integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963,
          n.  112,  contenente norme per la tutela del titolo e della
          professione di geologo) e' il seguente:
             "Art. 17. - La tariffa  professionale  degli  onorari  e
          delle  indennita'  ed i criteri per il rimborso delle spese
          sono stabilite  con  decreto  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia,  di  concerto con il Ministero per l'industria e
          per il commercio su proposta del  Consiglio  nazionale  dei
          geologi".
             -  Il  D.M.  18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  306 del 3 dicembre  1971)  fissa  la  tariffa
          professionale dei geologi.
            -  Il  comma  1,  lettera a), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti  legislativi.    Il  comma  4 dello stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1971,  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.   13.  -  Gli  onorari  minimi  a  vacazione  sono
          stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L.
          17.500 per ogni ora o frazione di ora.
             Salvo  i  casi   di   effettiva   maggiore   prestazione
          professionale, non si possono calcolare piu' di 8 ore sulle
          24  per  i  lavori  in sede e piu' di 12 ore sulle 24 per i
          lavori sul terreno.
             Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per
          la  natura  delle  prestazioni  avvalersi  di  aiuti  avra'
          diritto  inoltre  ad  un  compenso  in ragione di L. 10.625
          l'ora per ogni iscritto all'albo e di  L.  6.250  per  ogni
          altro aiuto di concetto.
             Per  operazioni  compiute  in  condizioni di particolare
          disagio predetti compensi minimi possono  essere  aumentati
          sino al 50%".